Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 24
Composizione delle controversie
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, qualsiasi controversia tra le parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è sottoposta al comitato misto, che cerca di giungere a una composizione per via amichevole.
ARTICOLO 25
Accordi con Paesi terzi
Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un Paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l'altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.
CH/CE/it 33