Progetto

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 26

Agevolazioni di pagamento

Le parti contraenti si adoperano affinché le somme eventualmente esigibili al momento

dell'esecuzione dei controlli e delle formalità nel corso degli scambi possano essere versate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta del Paese in cui il debito è esigibile.

ARTICOLO 27

Esecuzione dell'accordo

Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un'applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell'applicazione di dette disposizioni.

CH/CE/it 34