Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ARTICOLO 26
Agevolazioni di pagamento
Le parti contraenti si adoperano affinché le somme eventualmente esigibili al momento
dell'esecuzione dei controlli e delle formalità nel corso degli scambi possano essere versate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta del Paese in cui il debito è esigibile.
ARTICOLO 27
Esecuzione dell'accordo
Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un'applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell'applicazione di dette disposizioni.
CH/CE/it 34