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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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ARTICOLO 4
Solvibilità finanziaria
1. Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
CH/CE/Allegato II/it 6