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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un Paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
ARTICOLO 3
Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
Al fine di permettere alle autorità doganali di accertarsi che dispone di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:
(a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente
accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
CH/CE/Allegato II/it 4