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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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(e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi

partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di

approvvigionamento;

(f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza

presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto il profilo della sicurezza ed effettua controlli periodici dei loro precedenti;

(g) il richiedente assicura che il personale interessato partecipi attivamente ai programmi di

sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Se il richiedente, stabilito nella Comunità o in Svizzera, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale

dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, o di un'altra certificazione riconosciuta, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o

comparabili a quelli previsti dal presente allegato.

CH/CE/Allegato II/it 8