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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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(b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai

trasporti, all'autorità doganale;

(c) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione

dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o fraudolente;

(d) se del caso, disporre di procedure soddisfacenti di gestione delle licenze e delle autorizzazioni

di importazione e/o di esportazione;

(e) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni

dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;

(f) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali

ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;

(g) aver adottato adeguate misure di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate, al fine

di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

CH/CE/Allegato II/it 5