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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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ARTICOLO 2

Precedenti

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone: (a) il richiedente;

(b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della

gestione;

(c) se del caso, il legale rappresentante del richiedente in materia doganale;

(d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

2. L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può tuttavia essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del richiedente.

CH/CE/Allegato II/it 3