Progetto
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 56Fedlex · Progetto
TITOLO II
AGEVOLAZIONI CONCESSE
AGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI
ARTICOLO 6
Le autorità doganali concedono in particolare le seguenti agevolazioni agli operatori economici autorizzati:
─ le autorità doganali possono comunicare all'operatore economico autorizzato, prima
dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario o dell'uscita da esso, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere
sottoposta a un controllo fisico complementare, sempreché tale comunicazione non
comprometta il controllo da effettuare; le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato
preventivamente informato;
CH/CE/Allegato II/it 9