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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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TITOLO II

AGEVOLAZIONI CONCESSE

AGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

ARTICOLO 6

Le autorità doganali concedono in particolare le seguenti agevolazioni agli operatori economici autorizzati:

─ le autorità doganali possono comunicare all'operatore economico autorizzato, prima

dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario o dell'uscita da esso, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere

sottoposta a un controllo fisico complementare, sempreché tale comunicazione non

comprometta il controllo da effettuare; le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato

preventivamente informato;

CH/CE/Allegato II/it 9