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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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─ l'operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita
contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario1; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di
presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato;
─ l'operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura ai controlli fisici e
documentali rispetto ad altri operatori economici; nondimeno le autorità doganali possono decidere altrimenti per tener conto di una particolare minaccia o di obblighi di controllo derivanti da normative diverse da quelle doganali;
─ qualora l'autorità doganale decida di procedere al controllo di una spedizione munita di una
dichiarazione sommaria di entrata o di uscita presentata da un operatore economico
autorizzato, detto controllo è effettuato in via prioritaria; inoltre, su richiesta dell'operatore economico autorizzato e con l'accordo dell'autorità doganale, tale controllo può essere effettuato in luogo diverso da quello dove l'autorità effettua solitamente i controlli.
1GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal Regolamento (CE)
n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).
CH/CE/Allegato II/it 10