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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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(b) un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti,
che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
(c) una comprovata solvibilità finanziaria, e
(d) norme adeguate di sicurezza.
2. Ogni parte contraente stabilisce le procedure per la richiesta e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.
3. Le parti contraenti garantiscono che le autorità doganali verifichino il rispetto, da parte dell'operatore economico autorizzato, delle condizioni e dei criteri ad esso applicabili e procedono a riesaminare tali condizioni e criteri in particolare in seguito a modifiche importanti della normativa in materia o nel caso emergano elementi che inducono ragionevolmente a pensare che l'operatore economico autorizzato non soddisfi più le condizioni applicabili.
CH/CE/Allegato II/it 2