Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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FRONTEX e RABIT. Si tratta di dispensare espressamente anche nella legge sulle armi i collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schengen, che in Svizzera partecipano, insieme al personale omologo svizzero, a impieghi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi da fuoco. Infine, come già spiegato, nella legge sui sistemi d’informazione militari è stata aggiunta una disposizione riconducibile alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, secondo cui in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La suddetta legge federale disciplina già la conservazione di tali dati in conformità con il diritto vigente, ma il periodo di conservazione è soltanto di cinque anni.