Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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8.2 Costituzionalità

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è un trattato internazionale multilaterale. L’avamprogetto è retto dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza per l’approvazione dei trattati internazionali è conferita all’Assemblea federale dall’articolo 166 capoverso 2 Cost.

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali che hanno una durata indeterminata e sono indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è denunciabile (art. 20) e non prevede alcun’adesione a un’organizzazione internazionale.

Si pone dunque la questione se il trattato comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la sua attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento80, per disposizioni importanti contenenti norme di diritto si intendono quelle che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di leggi formali.

Il Protocollo addizionale impone agli Stati contraenti l’obbligo di marcatura e di registrazione per ogni singola arma da fuoco, delle sue parti, dei suoi elementi e delle sue munizioni. Inoltre sancisce l’obbligo di eseguire controlli affidabili in materia d’esportazione, importazione e transito, esige l’inasprimento delle disposizioni penali, il sequestro di armi da fuoco in circolazione illegalmente e statuisce l’obbligo di rafforzare la cooperazione. Pertanto il Protocollo addizionale contiene norme di diritto, le quali vanno considerate importanti dato che, se fossero trasposte a livello nazionale, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost., dovrebbero essere emanate in veste di legge formale.

Ne consegue che, in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il decreto federale concernente l’approvazione del Protocollo sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall’articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

Le modifiche della legge sulle armi contenute nell’avamprogetto II, comprese le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento che necessitano di una trasposizione, sottostanno al referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

80 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10).