Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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8 Aspetti giuridici

8.1 Relazione con il diritto europeo

L’Unione europea e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Il 16 gennaio 2002 l’UE ha firmato il Protocollo sulle armi da fuoco che tuttavia è stato sottoscritto e messo in vigore soltanto da una parte degli Stati dell’Unione. Le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono state in gran parte trasposte mediante la Direttiva 2008/51/CE. Soltanto il traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni non è contemplato dalla Direttiva, la cui versione modificata mantiene l’attuale strumento di controllo e si limita a introdurre singole novità d’importanza marginale. Inoltre la Direttiva sancisce l’obbligo di marcatura soltanto per la fabbricazione e il trasferimento delle armi da fuoco provenienti da scorte governative e destinate a titolo permanente all'uso civile. Mancano invece delle norme sulla marcatura in occasione dell’introduzione sul territorio di un Paese. Infine, la Direttiva 2008/51/CE contiene soltanto indicazioni di principio sulla punibilità.

In occasione della riunione del 15-16 dicembre 2005 il Consiglio dell’UE ha approvato la strategia dell’Unione per combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro nonché delle relative munizioni (strategia SALW dell’UE)78. Il documento esorta all’adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marcatura delle armi leggere e di piccolo calibro nonché delle relative munizioni. L’articolo 1 paragrafo 1 dell’Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 200879, promossa per sostenere lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell’UE per combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni, statuisce che l’UE promuove ulteriormente lo Strumento per il rintracciamento.

Pertanto adottando il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e trasponendo indipendentemente lo Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera segue la stessa direzione presa dall’UE.

Il 27 ottobre 2006 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco integra la Convenzione e l’articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo statuisce che esso va interpretato congiuntamente alla Convenzione. Anche la clausola arbitrale di cui all’articolo 16 numero 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco corrisponde alla prassi svizzera. Pertanto l’adesione al Protocollo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La trasposizione delle norme contenute nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibile anche con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nel contesto dell’adesione all’Accordo di Schengen, dato che le norme degli strumenti internazionali sono già state in gran parte inserite nella Direttiva 2008/51/CE, la cui trasposizione è stata approvata dal Parlamento.

78 Documento 5319/06 del 13 gennaio 2006 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale), consultabile all’indirizzo: http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st05/st05319.it06.pdf.

79 GUL 40 del 14.2.2008, pag. 16