Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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6.4 Per i commercianti e i privati Protocollo ONU sulle armi da fuoco
Per i commercianti e i privati sono rilevanti i requisiti sanciti nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco riguardanti i contrassegni per l’importazione.
Già attualmente i fabbricanti svizzeri sono tenuti a garantire che tutte le armi da fuoco che escono dai loro centri di produzione siano contrassegnate conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco (art. 18a cpv. 1 LArm). Inoltre anche le armi introdotte nel territorio svizzero devono essere munite di un contrassegno unico e inconfondibile del fabbricante (art. 18a cpv. 2 LArm).
Comporta ripercussioni dirette la trasposizione della disposizione secondo cui su ogni arma importata dev’essere apposto, oltre al contrassegno unico, anche il nome del Paese sul cui territorio viene introdotta l’arma e, se possibile, l’anno d’importazione.
Dato che spetta ai singoli Stati contraenti scegliere il sistema di contabilità e visto che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco sancisce, a differenza dello Strumento ONU per il rintracciamento, che i libri contabili devono essere conservati soltanto per dieci anni, in quest’ambito non è necessario alcun adeguamento.
Infine, i commercianti potrebbero subire le ripercussioni della raccolta di informazioni, qualora in futuro dovesse aumentare il numero di richieste di rintracciamento pervenute a seguito della trasposizione degli strumenti dell’ONU. Infatti, se le autorità cantonali d’esecuzione non dispongono direttamente delle informazioni, dovrebbero procurarsele presso i commercianti, dato che questi ultimi sono in possesso della maggior parte dei dati necessari per il rintracciamento (p. es. i registri delle armi che risalgono fino al 1999). Tuttavia già oggi l’Ufficio centrale Armi è in grado di rispondere alla maggior parte di queste richieste senza dover consultare i commercianti.
Non sono invece previste ripercussioni per i privati come i tiratori, i cacciatori e i collezionisti di armi, salvo l’obbligo di apporre il contrassegno d’importazione in occasione dell’introduzione nel territorio svizzero.
Strumento ONU per il rintracciamento
A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita a raccomandare il contrassegno d’importazione. Il diritto svizzero sancisce già attualmente l’obbligatorietà del contrassegno di fabbricazione (art. 18a LArm).
La legislazione sulle armi riconducibile allo sviluppo dell’acquis di Schengen e la presente modifica della legge sui sistemi d’informazione militari garantiscono il rispetto del periodo massimo di conservazione previsto dallo Strumento ONU per il rintracciamento.
Le difficoltà scaturiscono dal campo d’applicazione più esteso dello Strumento ONU per il rintracciamento, che comprende, oltre alle normali armi da fuoco portati-