Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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più forte intervento dello Stato rispetto all’attuale obbligo contributivo a posteriori. Le risorse del FGD possono peraltro essere utilizzate per la continuazione di servizi bancari.
Questo ruolo complessivamente rafforzato e il maggiore impegno della Confederazione nella protezione dei depositanti come pure l’accresciuto interesse a una protezione del sistema fanno sì che le possibilità di influsso della Confederazione debbano essere potenziate per quanto riguarda l’attuazione operativa della protezione dei depositanti. L’attuale organizzazione privata di protezione dei depositanti nel contesto di un sistema di autodisciplina – organizzazione scaturita da una concezione liberale dello Stato – non sarà più in grado di adempiere le nuove condizioni quadro. È quindi necessario dare un assetto di diritto pubblico alla protezione dei depositanti.
1.2.2.3 Volume della garanzia
L’attuale sistema di garanzia dei depositi poggia sul privilegio nel fallimento. I depositi privilegiati (nel fallimento) sono collocati nella seconda classe della graduatoria e sono pertanto soddisfatti con le risorse disponibili della massa fallimentare prima di tutti gli altri depositi e debiti della banca, eccettuati i crediti parimenti privilegiati in virtù dell’articolo 219 LEF, in particolare i crediti dei lavoratori derivanti da un rapporto di lavoro. Le ripercussioni del privilegio nel fallimento sono inoltre state notevolmente rafforzate dall’obbligo imposto alle banche il 20 dicembre 2008 di coprire in ragione del 125 per cento i depositi privilegiati con attivi situati in Svizzera (cfr. art. 37b cpv. 5 dell’attuale LBCR). Questi elementi – privilegio nel fallimento e copertura con attivi situati in Svizzera – saranno mantenuti anche in futuro.
Il pagamento dei depositi privilegiati è anzitutto effettuato con le risorse liquide disponibili della pertinente banca. La garanzia di una liquidità sufficiente non soltanto per i depositi garantiti ma per l’intera banca è oggetto del regolamento delle liquidità. La sua revisione corrente nel contesto delle grandi banche costituirà un notevole miglioramento rispetto al sistema attuale.
Nella misura in cui la copertura completa non sarà raggiunta con le risorse liquide disponibili, la garanzia dei depositi provvede al pagamento integrativo dei depositi privilegiati. Il Fondo è tenuto a mettere entro 20 giorni a disposizione dell’incaricato del fallimento, dell’incaricato del risanamento o dell’incaricato dell’inchiesta istituito dalla FINMA le risorse necessarie al pagamento dei depositi garantiti. L’incaricato effettuerà il pagamento agli aventi diritto. I depositanti non fruiscono di una pretesa diretta nei confronti del Fondo.
In vista della copertura integrale dei depositi privilegiati (e degli altri crediti privilegiati) attesa nel quadro della procedura di fallimento, già oggi la garanzia dei depositi garantisce di fatto principalmente il pagamento rapido dei depositi garantiti nel senso di un anticipo. Questi elementi non sono modificati.
Occorre chiarire che anche in futuro la garanzia dei depositi non è comprensiva di tutti i depositi privilegiati, che non possono quindi essere anche designati come depositi garantiti: nel fallimento sono da un canto privilegiati, ma non garantiti, i depositi presso le succursali estere di banche svizzere (art. 2 lett. a). Questi depositi sono garantiti dal Paese nel quale si trova la succursale e nel quale sono stati effettuati i depositi. D’altro canto sono pure privilegiati, ma non garantiti dalla