Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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garanzia dei depositi, gli averi delle fondazioni bancarie e delle fondazioni di libero passaggio (art. 37a cpv. 5 LBCR; per i motivi cfr. il n. 1.2.9 qui appresso).
L’obbligo del Fondo di fornire prestazioni è limitato alle risorse effettivamente disponibili. Tale risorse constano delle riserve e dell’accumulazione dei contributi versati, come pure dei valori patrimoniali del FGD costituiti in pegno, sempre che non siano già vincolati a un caso di applicazione. Nella fase di accumulazione del Fondo, quest’ultimo può ricevere dalle banche risorse che gli istituti bancari (come già oggi) devono coprire con liquidità supplementari di circa 3,25 miliardi di franchi. Se queste risorse non bastano, il FGD può nuovamente esigere circa 3,25 miliardi di franchi dalle banche. I diritti dei depositanti passano al FGD in misura pari ai pagamenti. Nella maggior parte dei casi ciò significa che fino alla conclusione della liquidazione della banca in fallimento il FGD ottiene il rimborso della totalità dei contributi versati oppure, nei casi eccezionali, perlomeno una forte quota di tali contributi.
Come menzionato le risorse del Fondo sono destinate ad assicurare i depositi garantiti, ma devono anche poter essere utilizzati in misura limitata per la continuazione di servizi bancari (fermo restando che il Consiglio federale può aumentare questo importo in singoli casi). Spetterà al Fondo decidere in merito all’utilizzazione delle proprie risorse nel quadro delle esigenze legali prescritte.
Se nel caso di applicazione sono necessarie risorse maggiori di quelle disponibili nel FGD, si ricorre all’anticipo (variante A) oppure alla garanzia (variante B) della Confederazione. Anche in questo caso i diritti passano in misura pari ai pagamenti al FGD, che ha un impegno nei confronti della Confederazione in ambito di anticipo: essi passano invece direttamente alla Confederazione in ambito di garanzia. In entrambi i casi la Confederazione dovrebbe in genere ottenere il rimborso di tutti i contributi pagati fino alla conclusione della liquidazione della banca in fallimento. L’attivazione dell’anticipo oppure della garanzia della Confederazione della Confederazione è possibile soltanto per il pagamento dei depositi garantiti – e non quindi per la continuazione di servizi bancari – e soltanto all’esaurimento del Fondo. Il FGD ne presenta richiesta al Consiglio federale, che dal canto suo richiede il credito necessario conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione.
A questo punto accenniamo brevemente alla situazione di PostFinance che, come parte della «Posta Svizzera» (La Posta), un ente di diritto pubblico, accetta denaro dal pubblico ma non sottostà alla legislazione sulle banche per questa attività bancaria in linea di massima soggetta ad autorizzazione conformemente all’eccezione prevista dall’articolo 3a capoverso 1 dell’ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio (ordinanza sulle banche, OBSR; RS 952.02). Poiché gli impegni della Posta sono coperti di fatto da una garanzia implicita dello Stato (cfr. ad esempio in merito le spiegazioni del Consiglio federale nel suo messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera, FF 2009 4573, pag. 4596), l’assoggettamento alla garanzia dei depositi presso PostFinance non ha finora costituito una tematica. Nel contesto dei lavori di revisione della legge federale del 30 aprile 1997 sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione (legge sull’organizzazione delle poste, LOP) PostFinance in quanto succursale della Posta dovrà essere convertita in una società anonima di diritto privato e la sua attività sarà sottoposta alla sorveglianza ordinaria sui mercati finanziari (FF loc. cit.). Ne sarebbe vincolata la soppressione dell’attuale