Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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garanzia dello Stato, nel senso che la Confederazione sarebbe responsabile dei depositi dei clienti soltanto per cinque anni ancora fino a un importo di 100 000 franchi (cfr. art. 15 cpv. 3 lett. a. D-LOP; FF 2009 4615). Ottenendo lo statuto di banca PostFinance sarebbe soggetta alla presente garanzia dei depositi.
1.2.3 Fondo di garanzia dei depositi (FGD)
1.2.3.1 Obiettivo e compito
Il FGD costituisce il primo livello della garanzia dei depositi. Il suo obiettivo è di:
− promuovere presso i depositanti la fiducia nella stabilità degli istituti e del si-
stema;
− proteggere queste persone contro la perdita dei loro depositi e quindi di tutelare
gli istituti assicurati da un assalto agli sportelli;
− proteggere i depositi dall’accesso da parte di altri creditori della banca.
Per assicurare queste funzioni il Fondo provvede a un finanziamento sufficiente della base di capitale necessaria e a un’amministrazione esente da rischi del capitale. Esso mette inoltre a disposizione una liquidità sufficiente in vista di una copertura credibile dei depositi in caso di sinistro.
Il FGD è istituito come fondo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria e di una contabilità propria. Esso si finanzia per il tramite del capitale mirato che deve essere messo a disposizione dalle banche nel senso di un obbligo contributivo solidale. Il capitale mirato è accumulato nella misura di due terzi per il tramite di contributi annuali ricorrenti. Tali contributi sono calcolati tenendo conto dei depositi garantiti detenuti dalle banche e del rischio proprio della banca. Il terzo restante non è accumulato mediante contributi ma, con l’entrata in vigore della legge, è messo a disposizione del FGD dalle banche sotto forma di valori patrimoniali costituiti in pegno (copertura). Otre che della copertura, fino all’accumulazione integrale del capitale mirato il Fondo dispone per le sue prestazioni della disponibilità di pagamento delle banche, garantita (come finora) da una liquidità supplementare nonché da un obbligo supplementare non garantito di pagamento delle banche (entrambi pari all’1 % dei depositi garantiti, ossia complessivamente circa 6,5 miliardi di franchi).
Il sistema è strutturato in maniera tale che il FGD non sarà mai in grado di notificare un fallimento. Se il FGD non riceve più risorse, il suo obbligo di pagamento cessa. Se il Fondo subisce una perdita definitiva in caso di insolvenza, tale perdita è primariamente addebitata alle riserve, poi alle risorse accumulate se le riserve non bastano, ed infine alla copertura. Se il capitale mirato del Fondo non è più accumulato nella misura dei due terzi consecutivamente a una perdita definitiva, le banche devono nuovamente fornire contributi annui fino al raggiungimento dell’accumulazione richiesta. Esse devono inoltre ripristinare l’eventuale copertura mancante. Le prestazioni delle banche per la rialimentazione del Fondo sono effettuate a favore dei futuri casi di applicazione. Solo nel caso dell’anticipo della Confederazione può capitare che i contributi delle banche siano utilizzati per il pagamento integrale di un mutuo del FGD nei confronti della Confederazione.