Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.7 Ulteriori modifiche su punti accessori

1.2.7.1 Commercianti di valori mobiliari

Il privilegio dei depositi e il loro pagamento immediato attingendo agli attivi liquidi disponibili va mantenuto anche nel caso dei commercianti di valori mobiliari. Come nel caso delle banche i depositi privilegiati devono essere coperti con attivi situati in Svizzera.

Nel caso dei commercianti di valori mobiliari il pagamento immediato degli averi sui conti di liquidazione non figura in primo piano. È invece determinante il trasferimento rapido dei valori in deposito. Tale trasferimento viene nondimeno effettuato all’infuori della procedura di fallimento per il tramite di una separazione da eseguire immediatamente. La soddisfazione avviene nel quadro della procedura di fallimento soltanto se i depositi non sono investiti in valori mobiliari. In questo caso gli averi dei clienti sono privilegiati fino a un importo di 100 000 franchi e coperti con attivi anche presso i commercianti di valori mobiliari. I singoli averi non investiti in valori mobiliari, averi che peraltro non possono essere rimunerati, sono nella maggior parte dei casi insignificanti rispetto ai valori di deposito dei singoli clienti. Per quanto riguarda tutti i commercianti indipendenti di valori mobiliari essi ammontano appena a poco più di 200 milioni di franchi e quindi a meno dell’uno per mille dell’insieme dei deposti garantiti.

In un intento di parità di trattamento e di parificazione concorrenziale con le banche si raccomanda tuttavia di assoggettare alla garanzia dei depositi anche i commercianti di valori mobiliari che detengono depositi dei clienti. Le peculiarità della loro attività dovranno essere prese in considerazione nel calcolo del rischio proprio delle banche, calcolo che influenza l’entità dell’obbligo contributivo.

1.2.7.2 Centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Le due centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono sottoposte alla sorveglianza della FINMA. La sorveglianza è effettuata in maniera analoga a quella delle banche. La legge sulle obbligazioni fondiarie non contempla però disposizioni in materia di competenza in caso di insolvenza. Anche per quanto riguarda le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie è opportuno svolgere le procedure per insolvenza secondo le prescrizioni specifiche alle banche nella competenza della FINMA. Occorre inserire nella legge sulle obbligazioni fondiarie un rinvio analogo a quello della legge sulle borse che dichiari applicabile alle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie le disposizioni in materia di insolvenza della legge sulle banche. Si suppone che questo rinvio sia stato dimenticato nel quadro dell’ultima revisione. L’importanza delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie è per l’appunto accresciuta nell’attuale crisi finanziaria.

Si può invece rinunciare a una partecipazione delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie al fondo di garanzia dei depositi, perché si effettuano regolarmente prestiti a più lungo termine e si è di volta in volta in presenza di un pegno. Un pagamento rapido non è in primo piano.

1.2.7.3 Società di investimento ai sensi della LICol

La FINMA è competente per tutte le operazioni di liquidazione nel contesto degli investimenti collettivi di capitale. Nella LICol non figurano però disposizioni sul