Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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condizione che i costi che ne risultano alla garanzia dei depositi siano inferiori a quelli di una chiusura e del pagamento ai depositanti.

A titolo di condizione per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la continuazione di attività bancarie o di parti di esse occorre garantire che tutti i crediti garantiti della banca siano tutelati, questo a prescindere dal trasferimento dei depositi nel quadro della continuazione dei servizi bancari o dal loro mantenimento presso la banca. Poiché le risorse del Fondo sono utilizzate per la continuazione dei servizi bancari e i depositi garantiti sono garantiti una sola volta, occorre assicurare che qualora subentri, nonostante tutto, il fallimento i depositi garantiti possano essere coperti con le risorse disponibili.

Il mantenimento (parziale) di servizi bancari ricorrendo alle risorse del Fondo è effettuato nel quadro di una procedura di risanamento ordinata dalla FINMA e viene attuato come finora dai suoi incaricati, unitamente a eventuali misure di protezione. Come possibile utilizzazione delle risorse in ambito di continuazione delle attività bancarie si può in particolare ipotizzare un sostegno finanziario mediante la concessione di un mutuo oppure la cessione di garanzie nel contesto del trasferimento di settori della banca o ancora la creazione di una banca transitoria («bridge bank») con apporto degli attivi e dei passivi.

1.2.6 Procedura di risanamento

La continuazione dei servizi bancari come possibile misura di risanamento, perlomeno per quanto riguarda settori della banca, deve essere oggetto di un nuovo disciplinamento nella LBCR nel contesto della procedura di risanamento. In questo senso la procedura di risanamento non è più possibile soltanto quando la banca è mantenuta nella sua forma attuale (il che non è adeguato e auspicabile in tutti i casi). Piuttosto, purché sia tutelata la parità di trattamento di tutti i creditori, la continuazione di almeno un settore della banca può evitare il fallimento dell’intera banca attuale e quindi la cessazione di tutte le prestazioni di servizi e consentire infine la ricerca di una soluzione migliore per tutti i partecipanti.

Simultaneamente va prevista una semplificazione generale delle disposizioni sulla procedura di risanamento, nel senso che i diritti degli interessati sono garantiti come finora, ma la procedura non è più prescritta in maniera rigida. La crisi attuale ha evidenziato che le misure di risanamento non devono soltanto essere credibili nel loro volume, ma che in linea di massima devono anche intervenire immediatamente a livello di comunicazione affinché subentri l’acquietamento perseguito. Per questo motivo l’iter attuale della procedura di risanamento – rigido e frazionato da diverse fasi intermedie – deve fare posto a un disciplinamento che persegua il migliore risanamento possibile. Non si può escludere che in determinati casi l’avvio della procedura di risanamento si accompagni a un piano di risanamento successivamente approvato. Il piano di risanamento non deve più essere imperativamente elaborato dall’incaricato del risanamento, ma soltanto se ciò è necessario e adeguato nel caso concreto.

I criteri di omologazione del piano di risanamento sussistono senza modificazioni. Sono parimenti garantiti i diritti dei creditori, nel senso che i creditori non privilegiati possono respingere il piano di risanamento e provocare il fallimento della banca se il piano interviene sui diritti dei creditori.