Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
come il traffico corrente dei pagamenti, senza grandi limitazioni. I clienti commerciali possono ulteriormente ricevere pagamenti sul loro conto commerciale e onorare con questo denaro gli impegni nei confronti dei partner commerciali e dei collaboratori. Nell’ambito della crisi attuale e a prescindere dal caso di UBS SA, la CFB/FINMA è intervenuta a tre riprese presso istituti autorizzati fondandosi sulle disposizioni della legislazione in materia di insolvenza delle banche (succursale della Lehman Brothers International [Europe], succursale della Kaupthing Luxemburg, ACH Securities SA), ordinando misure di protezione. Anche in questi casi le misure necessarie hanno potuto essere adottate in maniera rapida e flessibile. Successivamente si è comunque dovuto aprire il fallimento in tutti e tre i casi.
La legislazione in vigore non prevede invece alcuna possibilità di continuare singoli servizi bancari o di trasferirli ad altri istituti o a una banca transitoria («bridge bank»). In questo contesto deve anche essere possibile utilizzare le medesime risorse finanziarie per la continuazione o il trasferimento di servizi bancari o di parti di essi al posto del pagamento dei depositi garantiti. Nel caso del crollo di una banca l’obiettivo superiore deve essere il mantenimento delle sue prestazioni di servizi, l’accesso della clientela ai suoi averi e la conservazione del valore degli attivi della banca. Questi obiettivi devono precedere un pagamento possibilmente rapido dei depositi garantiti. L’adozione di misure di protezione può garantire il mantenimento dei servizi bancari soltanto finché sarà stato deciso il futuro della banca. Grazie alla possibilità di continuare settori di una banca e di trasferirli ad altri istituti i servizi bancari potranno d’ora in poi essere garantiti in caso di successivo fallimento della banca. Sarà quindi ad esempio possibile garantire ininiterrottamente il traffico dei pagamenti con i clienti commerciali nonostante il fallimento della banca. La FINMA dovrebbe ordinare il pagamento immediato dei depositi con le risorse liquide disponibili della banca (n. 1.2.10) soltanto se non sussistono prospettive di una continuazione o perlomeno di un trasferimento di determinati settori delle attività bancarie.
D’ora in poi, nel contesto della possibilità di una conservazione almeno parziale delle prestazioni di servizi della banca, si potranno utilizzare in maniera limitata le risorse del Fondo, a condizione che il FGD dia il suo accordo. Le risorse del Fondo non devono più servire al solo pagamento rapido dei depositi garantiti. In singoli casi esse possono ad esempio essere utilizzate per la continuazione di servizi bancari e per il trasferimento di settori d’attività a un’altra banca o a una nuova banca. Il criterio di utilizzazione del patrimonio del Fondo in ambito di sostegno finanziario a siffatte misure è la minimizzazione del danno potenziale per il depositante.
Le risorse del Fondo non possono invece essere utilizzate per misure volte ad ampliare servizi bancari esistenti o a crearne di nuovi. Esse possono sostenere unicamente la continuazione dei servizi bancari esistenti, ma al massimo nel volume attuale.
Questa possibilità di utilizzazione delle risorse della garanzia dei depositi è altresì raccomandata a livello internazionale dai Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems9. I principi postulano in particolare il sostegno, con la garanzia dei depositi, di misure di risanamento volte alla continuazione di settori di attività a
9 Pubblicati nel giugno 2009 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e dalla International Association of Deposit Insurers (IADI).