Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
In ambito di confronto tra indennità occorre infine tenere conto delle diverse funzioni delle risorse da investire. La garanzia di Stato illimitata del Cantone copre un rischio del delcredere perché gli importi pagati in caso di fallimento indennizzano i creditori non soddisfatti e perché il Cantone subisce una perdita definitiva. La garanzia della Confederazione svolgerà invece principalmente la funzione di un anticipo con un rischio esiguo di perdita. Questo fatto va preso in considerazione nella fissazione del premio.
Sulla base di quanto esposto in precedenza la legge stabilisce in 3 pb il premio per la garanzia della Confederazione. Su un totale di circa 325 miliardi di franchi di depositi garantiti il premio corrisponde un’entrata di circa 97 milioni di franchi.
1.2.4.3.3 Caso di garanzia
Si applicano per analogia le spiegazioni qui sopra in ambito di anticipo (n. 1.2.4.2.3).
1.2.4.3.4 Relazione con il FGD
Qualora si dovesse fare ricorso alla garanzia della Confederazione e l’importo necessario dovesse essere messo a disposizione del liquidatore del fallimento, la Confederazione ottiene un diritto di rimborso sul dividendo del fallimento perché subentra nei diritti dei depositanti. Il rimborso alla Confederazione è effettuato unicamente nella misura in cui il FGD ha ottenuto la restituzione dell’importo che la Confederazione gli ha anticipato. Nell’ipotesi contraria sussiste il pericolo che durante un periodo di tempo relativamente lungo il FGD non sia alimentato a sufficienza per far fronte ai suoi compiti. Va nondimeno presupposto che in considerazione delle disposizioni sui fondi propri delle banche e della norma di copertura dei depositi garantiti in ragione del 125 per cento degli attivi (art. 37b cpv. 6 LBCR) la Confederazione recuperi generalmente l’integralità del suo contributo.
Se ha fornito prestazioni a favore dei depositanti di una banca cantonale con garanzia dello Stato e subito una perdita definitiva in questo contesto, la Confederazione ottiene nei confronti del pertinente Cantone un credito compensatorio pari alle prestazioni fornite. I diritti della Confederazione passano in uguale misura al Cantone. Per quanto riguarda inoltre l’interesse delle banche cantonali a partecipare alla garanzia dei depositi si può rinviare alle spiegazioni qui sopra relative all’anticipo della Confederazione (n. 1.2.4.2.4).
1.2.5 Continuazione di servizi bancari
Gli articoli 25 e seguenti LBCR entrati in vigore il 1° luglio 2004 – disposizioni di legge che «disciplinano le possibili misure di protezione in caso di pericolo di insolvenza come pure la procedura di risanamento» – consentono in particolare fin da oggi alla FINMA un intervento molto tempestivo, su misura e completo. Nel suo rapporto del gennaio 20088 concernente l’insolvenza delle banche la Commissione federale delle banche (CFB) aveva già constatato, prima ancora dell’escalation dell’attuale crisi finanziaria, che le possibilità esistenti erano sufficientemente flessibili per coprire tutte le opzioni di intervento in una fase precoce. Ordinando misure di protezione è ad esempio possibile continuare importanti servizi bancari,
8 Consultabile alla rubrica «Archivio» sulla pagina Internet della FINMA (http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/aktuell/20080128/20080128_d.pdf)