Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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contemplati dall’articolo 37a capoverso 5 perché i loro diritti sono garantiti dal fondo di garanzia o sono perlomeno privilegiati nel fallimento nella prima classe dei creditori.
La protezione prevista non determina neppure un privilegio troppo forte rispetto alle polizze di libero passaggio e del pilastro 3a (entrambe presso le assicurazioni). Gli aventi diritto di polizze di libero passaggio e del pilastro 3a beneficiano di una posizione privilegiata, nel senso che in caso di fallimento dell’assicuratore devono essere soddisfatti con il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato prima di tutti gli altri creditori (art. 54 cpv. 4 LSA).
1.2.10 Termini di pagamento
Come nel caso dell’attuale ordinamento transitorio i depositi privilegiati devono poter essere ulteriormente coperti immediatamente e per primi attingendo alle risorse liquide esistenti e disponibili (tenendo conto di altri possibili crediti privilegiati nel fallimento). Se la banca dispone di liquidità sufficienti i depositi privilegiati presso le succursali svizzere ed estere sono soddisfatti immediatamente, senza computo e all’infuori della graduatoria ordinaria, fino all’importo massimo di 100 000 franchi (art. 37b). Un pagamento nel quadro della garanzia dei depositi è superfluo nella misura in cui i depositi garantiti possono essere soddisfatti attingendo alle risorse liquide.
La garanzia dei depositi subentra a titolo complementare per i depositi privilegiati presso le succursali svizzere soltanto nella misura in cui non può essere effettuato alcun pagamento immediato con le risorse liquide della banca. Essa garantisce sotto forma di anticipo il pagamento dei depositi garantiti che essa garantisce. Nella misura in cui la garanzia dei depositi effettua pagamenti, i crediti garantiti dei depositanti le sono trasferiti. I pagamenti del FGD all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento devono essere effettuati entro 20 giorni lavorativi. Con il passaggio al finanziamento ex-ante le risorse necessarie sono già disponibili e non devono quindi essere richieste alle singole banche. Il termine di 20 giorni lavorativi va inteso nel senso che il pagamento va effettuato entro questo termine purché siano disponibili le istruzioni di trasferimento dei singoli clienti. Il pagamento effettivo dipende dalla collaborazione dei singoli clienti.
1.2.11 Copertura dei depositi privilegiati con il 125 per cento degli attivi in Svizzera
Occorre mantenere la copertura di tutti i depositi privilegiati in ragione del 125 per cento degli attivi in Svizzera – introdotta nel quadro dell’ordinamento transitorio (attuale art. 37b cpv. 5 LBCR). Le esperienze raccolte dall’attuale adozione di questa disposizione hanno evidenziato che solo poche banche non adempiono questa esigenza e hanno dovuto presentare una richiesta di eccezione. Colpisce in merito il fatto che a prescindere dalle banche dominate dall’estero solo pochi istituti abbiano presentato una simile richiesta. In tutti questi casi va esaminato individualmente se esiste un’adeguata copertura oppure se la banca deve trasferire in Svizzera ulteriori valori patrimoniali. Nel frattempo questa regolamentazione è stata accolta positivamente, nel senso che sono stati riconosciuti la necessità di una copertura e i suoi vantaggi a livello di fiducia dei clienti. Anche altri Paesi conoscono norme analoghe.