Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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alla protezione dei depositi è quindi il fatto che anche questi istituti possono approfittare dell’anticipo della Confederazione.

1.2.4.3 Variante B: Garanzia della Confederazione

1.2.4.3.1 Motivi a favore di una garanzia della Confederazione

Nel caso di una banca in fallimento il rischio di perdita non può essere totalmente escluso. Esiste sempre una probabilità, seppure minima, che la totalità degli attivi disponibili di una banca cada al di sotto del valore dei depositi garantiti. Questo rischio di perdita aumenta il rischio di liquidità: se la clientela delle banche è preoccupata per la sostanza dei suoi depositi, una diminuzione dei depositi per considerazioni di sicurezza provoca un inasprimento della situazione di liquidità della banca. Si puo quindi argomentare che una protezione completa dei depositi non deve soltanto fornire un anticipo, ma garantire inoltre nella misura del 100 per cento il valore dei depositi garantiti.

1.2.4.3.2 Indennizzo

Come nel caso dell’anticipo la Confederazione preleverà per la sua garanzia un premio annuale dalle banche. Il premio è riscosso presso il FGD e calcolato sull’insieme dei depositi garantiti. Il FGD dal canto suo addossa i premi alle banche, fermo restando che anche in questo caso si applicano i medesimi criteri dell’accumulazione del Fondo. Si tiene inoltre conto della probabilità del ricorso alla garanzia della Confederazione, ragione per la quale le grandi banche assumono una quota dei premi superiore alla media.

È difficile realizzare premi che siano effettivamente conformi ai rischi. Come evidenziato dalla regolamentazione dei fondi propri («Basilea II») anche consacrando un forte dispendio non è possibile misurare in maniera affidabile il vero rischio delle banche. È la ragione per la quale i premi sono troppo bassi, ciò che corrisponde a un sovvenzionamento delle banche assicurate. Oppure i premi sono troppo elevati, circostanza che costituisce un inconveniente concorrenziale per le banche assicurate.

Per la fissazione del premio potrebbero fungere da punto di riferimento le garanzie di Stato – paragonabili alla garanzia della Confederazione – che diversi Cantoni offrono alle loro banche cantonali. L’indennizzo della garanzia dello Stato è però effettuato nella maggior parte dei casi mediante rimunerazione del capitale di dotazione ed eventualmente per il tramite della distribuzione di dividendi, ragione per la quale non sono affatto possibili confronti con i premi. Nove banche cantonali sottostanno attualmente a un indennizzo esplicito e indipendente dagli utili della garanzia. Nel 2007 queste banche cantonali hanno versato importi compresi tra 1,5 e 4,5 pb rispetto ai depositi garantiti.

Fra le diverse garanzie di Stato la garanzia di Stato della Banca cantonale di Berna è quella che si avvicina maggiormente a quella della Confederazione. Il Cantone di Berna assume la responsabilità dei depositi a risparmio fino a 100 000 franchi per creditore nonché dei prestiti in corso. A tale titolo riceve un’indennità compresa tra 3 e 6 pb sui fondi di terzi coperti dalla garanzia. L’entità dell’indennizzo è stabilita ogni anno dal Consiglio di Stato. In merito esso tiene conto in particolare della base di fondi propri della banca. Nel 2008 la banca ha versato un’indennità pari a 3 pb.