Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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Una copertura in ragione del solo 100 per cento degli attivi sarebbe postulata dagli sforzi volti ad abbordare il progetto di adeguamento in Svizzera in un’ottica internazionale e a non promuovere una regolazione che potrebbe determinare una discriminazione nei confronti degli stranieri. Il dibattito in materia di regolazione suscitato dalla crisi mostra già fin d’oggi una tendenza in direzione di una politica di compartimentazione e di una politica industriale nel settore finanziario. Questa tendenza potrebbe costituire un pericolo per un nuovo orientamento sensato della sorveglianza sui mercati finanziari come conseguenza delle esperienze raccolte dalla crisi. L’argomento del margine di sicurezza non può del resto essere mediato a livello internazionale. Altri Stati potrebbero adottare siffatte misure nazionali di protezione.
Ciononostante l’esigenza di attivi in Svizzera in ragione del 125 per cento dei depositi privilegiati deve essere mantenuta perché in questo modo si segnala all’opinionepubblica che, in ogni caso, le banche dispongono di una sostanza sufficiente (e non soltanto di quel tanto che è probabilmente necessario). La problematica di un vantaggio nazionale eccessivo a favore delle banche attive a livello internazionale può essere affrontata con l’attuale norma d’eccezione quando è assicurata una garanzia equivalente.
1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
1.3.1 Diritto comparato
A livello internazionale, in considerazione della dinamica di discesa inarrestabile dei mercati finanziari nonostante le diverse misure nazionali limitate di salvataggio, i ministri delle finanze e i governatori delle banche di emissione dei sette Paesi maggiormente industrializzati (G7) hanno deciso il 10 ottobre 2008 l’adozione di un piano in cinque punti destinato a istituire un quadro unitario di soluzioni nazionali. Si trattava in particolare di mettere sufficiente capitale a disposizione degli istituti finanziari e di rafforzare i sistemi di tutela e di garanzia dei depositi dei clienti. Impegnandosi reciprocamente a non danneggiare gli altri Stati con le loro singole misure nazionali, i membri del G7 hanno peraltro assicurato di agire in maniera coordinata. Questa circostanza ha indotto il FMI a sostenere il piano in cinque punti.
Per quanto riguarda l’UE, il Consiglio dell’UE ha sostenuto il 7 ottobre 2008 l’intenzione della Commissione di elaborare una proposta volta a promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi. Per questo tramite si intende ristabilire la fiducia nel settore finanziario, garantirne il funzionamento senza intoppi e proteggere i depositi dei clienti. La direttiva 2009/14 CE dell’11 marzo 2009 modifica la direttiva 94/19/CE relativa aisistemi di garanzia dei depositi in vista di un miglioramento dell’attuale garanzia di base. Fra le diverse modifiche menzioniamo i seguenti punti: nel corso di una prima fase la modifica dell’articolo 7 della direttiva 94/19/CE introduce un aumento da 20 000 a 50 000 euro della somma minima di copertura. A contare dal 31 dicembre 2010 l’importo minimo della copertura deve essere portato a 100 000 euro, fermo restando che la Commissione dovrà esaminare questo aumento dal profilo della sua adeguatezza e sostenibilità. La Commissione potrà inoltre adeguare l’importo della copertura minima all’inflazione nell’UE sulla base di una modifica dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione. È stato parimenti modificato l’articolo 10 della direttiva 94/19/CE, nel senso che il termine di pagamento – originariamente di tre mesi – è stato ridotto a 20 giorni lavorativi. A determinate condizioni eccezionali i