Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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buone prove il fatto che tutti i depositi sono trattati in maniera identica. Una differenziazione tra i diversi tipi di depositi, come quella prevista nell’UE, si è già dimostrata impraticabile nel caso SLT. La necessità per i clienti commerciali di poter continuare senza ostacoli il loro traffico dei pagamenti nonostante l’insolvenza della banca non può peraltro essere risolta in maniera soddisfacente con un privilegio più elevato. In questo caso sussiste tuttavia la possibilità di mantenere i servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca (cfr. n. 1.2.5).

Un breve accenno ora alla questione del computo che suscita viepiù quesiti da parte dell’opinione pubblica. Alcune banche escludono nelle loro condizioni generali (segnatamente nel caso delle ipoteche) la possibilità per i depositanti di computare, in caso di fallimento della banca, i propri debiti con i propri averi nei confronti della banca. Una siffatta disposizione contrattuale non costituisce tuttavia un problema da disciplinare nel contesto della protezione dei depositanti esaminata in questa sede poiché può essere unicamente di rilievo per la parte non garantita dei crediti dei clienti. Nel caso dei depositi garantiti la situazione a livello di interessi è esattamente opposta. Il cliente approfitta in questo caso del pagamento rapido da parte della garanzia dei depositi, che rimane possibile per il fatto dell’esclusione del computo dei crediti nei confronti dei clienti. Conformemente alle attuali convenzioni in materia di protezione dei depositanti le banche hanno rinunciato irrevocabilmente al computo con i depositi garantiti. Nel caso della soluzione prevista si riprende una rinuncia analoga. La protezione dei depositanti è quindi garantita a prescindere da una rinuncia contrattuale alla parte non assicurata dei crediti dei clienti. La questione se una siffatta rinuncia generale al computo possa rimanere lecita dovrebbe essere disciplinata nel quadro di un adeguamento delle disposizioni sul contratto del Codice delle obbligazioni.

1.2.9 Averi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio

Il trattamento degli averi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio per i pilastri 2 e 3a va ripreso conformemente all’attuale ordinamento transitorio (art. 37b cpv. 4 LBCR): gli averi devono essere assegnati ai singoli intestatari della previdenza e ai singoli assicurati e presi in considerazione separatamente dagli altri depositi. Si accorda un ulteriore privilegio fino a 100 000 franchi. Essi non sono però integrati nella garanzia dei depositi, né si procede al loro pagamento immediato mediante attivi liquidi, perché tale pagamento non assume una particolare urgenza.

Questo disciplinamento non determina una disparità di trattamento dei crediti in ambito di previdenza professionale. In caso di insolvenza dell’istituzione di previdenza i diritti degli assicurati nei confronti di quest’ultima sono interamente garantiti dal fondo di garanzia nella misura prevista dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), ma non privilegiati in caso di fallimento (art. 56 cpv. 1 lett. b LPP). Trattandosi invece della parte sovraobbligatoria i diritti nei confronti di queste istituzioni inerenti a prestazioni salariali sono parimenti garantiti dal fondo di garanzia fino a una volta e mezza l’importo limite superiore (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LPP). Nella parte sovraobbligatoria la totalità dei diritti degli assicurati nei confronti degli istituti di previdenza sono inoltre privilegiati nella prima classe ai sensi dell’articolo 219 LEF.

Gli aventi diritto che vantano pretese di previdenza professionale nei confronti di istituzioni di previdenza non sono quindi meno bene protetti rispetto ai depositi ora