Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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fallimento di una società di investimento. Anche in questo caso è opportuno trasferire la competenza dell’apertura del fallimento alla FINMA e dichiarare applicabili per analogia le disposizioni in materia di fallimento della LBCR.

1.2.7.4 Imprese di assicurazione

La dichiarazione di fallimento delle imprese di assicurazione è effettuata secondo il vigente disciplinamento della LSA nel quadro di un’interazione complessa tra FINMA e giudice ordinario del fallimento. La competenza formale spetta al giudice ordinario del fallimento, ma la FINMA dispone di diritti in materia di dichiarazione di fallimento e di istituzione di un amministratore del fallimento che devono essere presi imperativamente in considerazione. Traendo gli insegnamenti del caso della Spar- und Leihkasse Thun (SLT), caratterizzato dalla presenza di competenze concorrenti, la revisione del 2004 ha trasferito in maniera uniforme alla FINMA la competenza in ambito di procedure di insolvenza delle banche. È insensato mantenere ulteriormente una ripartizione delle competenze per quanto riguarda le imprese di assicurazione. Come nel caso delle banche la FINMA assumerà, in maniera analoga alle disposizione sul fallimento delle banche, la competenza unica anche per quanto riguarda i fallimenti delle imprese di assicurazione.

1.2.7.5 Riconoscimento di misure estere di insolvenza

La LBCR prevede in ogni caso l’esecuzione di una speciale procedura per il riconoscimento delle misure estere di insolvenza. La FINMA deve designare per la massa particolare un liquidatore del fallimento oppure – a seconda della struttura delle misure estere di insolvenza da riconoscere – un incaricato dell’inchiesta o un incaricato del risanamento. Essa deve procedere in tal modo anche se in Svizzera non vi sono creditori, ma unicamente attivi e in particolare sotto forma di averi presso una banca svizzera.

Non è necessario applicare in tutti i casi una procedura particolare onerosa. Oltre alle procedure di insolvenza estere, la FINMA deve poter riconoscere anche gli amministratori che vi sono istituiti a condizione che siano garantite la parità di trattamento dei creditori in Svizzera e la presa in considerazione del privilegio loro spettante in virtù del diritto svizzero. La liquidazione del patrimonio particolare può anche essere effettuata in questa forma sotto la sorveglianza della FINMA. Diversi sistemi giuridici esteri applicano regolamentazioni analoghe, come ad esempio gli Stati Uniti con la loro proceduta secondo l’US-Chapter 15. Grazie a questa maggiore flessibilità è pure più facilmente possibile istituire una migliore coordinazione tra banche attive in diversi Paesi e quindi facilitare, nel senso della protezione dei depositanti, un disbrigo più rapido e più efficiente delle diverse procedure nazionali di insolvenza.

1.2.8 Privilegio nel fallimento per tutti i depositi fino a 100 000 franchi

Per quanto riguarda la definizione dei depositi da proteggere il disciplinamento attuale corrisponde a un ampio consenso ed è altresì compatibile nel raffronto internazionale (in particolare in Europa). Va pertanto ripreso l’importo di 100 000 franchi di depositi privilegiati per depositante introdotto nel disciplinamento transitorio. Non sussiste quindi alcun motivo di modificare l’attuale sistema del privilegio nel fallimento (2a classe; art. 219 LEF). A livello di disbrigo ha pure dato