Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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resi liquidi della pertinente banca affluiscono nuovamente al FGD, tali risorse devono essere assegnate alla loro provenienza originaria ossia – conformemente alla disposizione qui commentata – nell’ordine inverso della loro utilizzazione di allora. Simultaneamente vengono ridotti il più rapidamente possibile gli elementi della garanzia dei depositi con le maggiori ripercussioni procicliche.

Capoverso 4

Le prestazioni che le banche devono fornire ai sensi delle disposizioni transitorie sono ripartite sulle singole banche conformemente all’articolo 15, ossia si opera una ripartizione degli oneri in funzione dell’entità dei depositi garantiti accettati dalle singole banche e del rischio proprio della singola banca. Per questo tramite le nuove banche che aderiscono al sistema di protezione assumono alla loro entrata i medesimi oneri delle banche già integrate nel sistema. Esse devono quindi fornire immediatamente una copertura proporzionale al FGD, detenere liquidità supplementari e pagare i contributi annui.

Capoverso 5

Si rinuncia alla corresponsione di interessi perché le prestazioni delle banche ai sensi del presente articolo sono effettuate nel quadro della solidarietà del sistema delle banche.

Art. 28 Disposizioni di esecuzione

Capoverso 1

Il Consiglio federale stabilirà a livello di ordinanza segnatamente:

− condizioni alle quale i servizi bancari possono essere continuati;

− disposizioni sull’organizzazione dell’amministrazione del Fondo (ad es. consi-

glio di amministrazione, segreteria, ufficio di revisione);

− dettagli sul rischio proprio delle banche per il calcolo dei contributi al FGD;

− standard di rendiconto del FGD.

Il Consiglio federale emanerà inoltre un regolamento sull’attività del consiglio di amministrazione del Fondo e sull’esecuzione delle sue decisioni.

Capoverso 2

Il Consiglio federale è autorizzato a effettuare la subdelega di determinate competenze di legiferazione alla FINMA e al FGD. Tale subdelega avverrà nel quadro delle ordinanze da adottare quando si tratterà di disposizioni tecniche di importanza subordinata. Viene così garantita la gerarchia delle disposizioni di esecuzione, assicurando nel contempo che i regolamenti della FINMA e del FGD siano inseriti nelle normative emanate dal Consiglio federale.

Art. 30

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

La sua entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale. Come già esposto in precedenza, nel normale andamento degli affari gli obblighi che scaturiscono dalla