Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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mantenuto quanto al suo contenuto. Nel frattempo è emerso a livello di prassi applicativa che il tenore attualmente in vigore è stato fonte di confusione relativamente al suo campo di applicazione. Il tenore di questa disposizione deve pertanto essere adeguato. La nuova formulazione segue quella della disposizione analoga dell’articolo 20 della legge federale sui titoli contabili14, che si applica però soltanto ai titoli contabili e ai casi di esecuzione forzata.
Art. 28 Procedura di risanamento
Capoverso 1
La valutazione di una buona prospettiva di risanamento efficace della banca segue la prassi in vigore. D’ora in poi però il risanamento non si limita alla sola sopravvivenza della pertinente banca; si potranno continuare anche singoli servizi bancari.
Capoverso 2
Non si può escludere che si renda necessaria l’emanazione di ulteriori disposizioni speciali per l’esecuzione della procedura di risanamento. In questo caso – come nel quadro dell’analoga disposizione dell’articolo 34 capoverso 3 LBCR – la FINMA può adottare normative in deroga al fallimento delle banche, sia mediante decisione nel singolo caso, sia nella forma astratta e generale di ordinanze. Nella fattispecie si tratterà soprattutto di disposizioni di natura formale e di tecnica di esecuzione.
Capoverso 3
La designazione di un incaricato del risanamento non è sempre imperativamente necessaria e può essere effettuata anche nell’ambito dell’omologazione, unicamente in vista dell’esecuzione di un piano di risanamento già esistente. In numerosi casi i principi del risanamento sono già noti all’avvio della procedura di risanamento e dovrebbero anche essere pubblicati ai fini di una comunicazione credibile. In questi casi è superfluo affidarne l’elaborazione a un incaricato.
Art. 29 Risanamento della banca
Se il piano di risanamento persegue la continuazione della banca esistente, occorre imperativamente garantire che ad avvenuta esecuzione del risanamento la banca adempia integralmente e durevolmente le condizioni di autorizzazione. Tale esigenza si applica già all’attuale procedura di risanamento.
Art. 30 Continuazione di servizi bancari
I servizi bancari a favore dei clienti devono essere mantenuti nella misura del possibile. Si tratta nella fattispecie della continuazione di singoli servizi bancari effettuati non per il salvataggio della banca esistente, bensì in vista della continuazione e del trasferimento di tutte o di singole operazioni bancarie nel senso di un disbrigo ordinato.
Capoverso 1
14 Cfr. RU 2009 3577, entrata in vigore il 1° gennaio 2010