Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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legge costituiscono un onere sopportabile, ma comunque notevole per le banche. Tale onere non deve però provocare difficoltà economiche alle banche, circostanza che non può ad esempio essere esclusa nel caso dello scoppio di una nuova crisi dei mercati finanziari. Invece di rafforzare il sistema, la legge provocherebbe in questo caso l’effetto contrario. Nella fissazione dell’entrata in vigore il Consiglio federale terrà conto di queste circostanze e segnatamente dell’interesse dei depositanti a un’introduzione possibilmente immediata delle nuove normative.
2.5 Modifica del diritto vigente
2.5.1 Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 1 cpv. 1 lett. h
La FINMA è un’importante autorità di applicazione della LDB. Con l’inserimento della legge sui depositi bancari in questa disposizione della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1) divengono applicabili tutte le disposizioni procedurali di questa legge.
2.5.2 Legge dell’8 novembre 1934 sulle banche
Art. 24 cpv. 3
Affinché le procedure previste dai capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche possano essere eseguite in maniera efficace e conforme agli obiettivi è particolarmente importante che i ricorsi eventuali in questo ambito non abbiano effetto sospensivo. La creazione dell’articolo 24 capoverso 3 LBCR persegue altresì la ripresa senza modifiche della normativa del vecchio articolo 111 della legge sull’organizzazione giudiziaria, abrogato a contare dal 31 dicembre 2006, e la revoca in generale dell’effetto sospensivo dei ricorsi nelle procedure ai sensi dei capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche.
Il testo attuale dell’articolo 24 capoverso 3 LBCR con il suo rinvio al capoverso 2 era fonte di insicurezza giuridica perché non era chiaro se il rinvio si riferiva unicamente ai ricorsi dei creditori e proprietari di una banca oppure a tutti i ricorsi nelle procedure ai sensi dei capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche. Grazie a una formulazione chiara la volontà del legislatore è espressa in maniera inequivocabile, in sintonia con la relativa giurisprudenza. Si può così applicare la revoca dell’effetto sospensivo a tutti i ricorsi nelle procedure ai sensi dei capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche.
Art. 27 cpv. 2
La sicurezza giuridica indispensabile all’esercizio di sistemi di pagamento o di regolamento di transazioni mobiliari è in pericolo se i mandati di pagamento o di transazione di valori mobiliari inseriti nel sistema sono revocati o se le transazioni già eseguite sono revocate. Il capoverso 2 inserito all’articolo 27 della legge sulle banche nel quadro della revisione del 2003 si prefiggeva di garantire la finalità dei mandati nei sistemi di pagamento o di regolamento di transazioni mobiliari in maniera corrispondente alla direttiva dell’UE sulla finalità. Questo obiettivo va