Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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La convocazione e l’esecuzione di un’assemblea generale ritarderebbero il risanamento e ne metterebbero in pericolo la riuscita.
Capoverso 3
Se dal risanamento risulta una modificazione dell’attuale struttura di partecipazione alla banca nel senso che le partecipazioni sono trasferite, ridotte o ridefinite, tale circostanza non costituisce da sola un motivo di disdetta e non comporta la dissoluzione automatica dei rapporti di debito, anche se determina un cambiamento dei rapporti di maggioranza. Secondo la concezione svizzera le disposizioni contrattuali contrarie vanno considerate imperativamente inefficaci anche a livello internazionale.
Il medesimo disciplinamento si applica ai rapporti di debito che sono trasferiti nel quadro della continuazione di servizi bancari a una banca esistente o a una banca di transizione («bridge bank») possibilmente dominata dallo Stato. Il trasferimento delle relazioni contrattuali è effettuato per l’appunto affinché la banca riprendente subentri al posto della banca cedente in tutti i diritti e gli obblighi vincolati a tali relazioni e affinché i contratti trasferiti sussistano immutati nonostante il cambiamento di partner. Il partner contrattuale dispone nei confronti del riprendente dei medesimi diritti che aveva nei confronti della banca cedente. Il mero cambiamento di partner contrattuale non può determinare la fine delle relazioni di debito esistenti, come ad esempio i contratti di compensazione (contratti close-out netting). Ciò pregiudicherebbe in maniera massiccia l’obiettivo di conservazione del valore dell’operazione di risanamento.
Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento
Capoverso 1
Il risanamento non può essere senz’altro imposto ai creditori a mente delle possibili massicce intromissioni nei loro diritti, ad esempio tramite riduzione, dilazione o conversione dei loro crediti. Nella misura in cui le misure di risanamento riguardano direttamente i loro diritti, la FINMA deve impartire loro un termine di rifiuto del piano di risanamento, al più tardi al momento della sua omologazione. La FINMA è tenuta a coinvolgere al più presto possibile i creditori. Non sarà però possibile orientarli in ogni caso prima dell’omologazione, forse perché l’acquietamento perseguito interviene soltanto dopo l’omologazione e perché un’informazione prematura su misure possibili ma non ancora definitive potrebbe essere fonte di ulteriore insicurezza. Se l’informazione è fornita soltanto al momento dell’omologazione, quest’ultima vale con la riserva del rifiuto da parte dei creditori.
Capoverso 2
Come già nel caso della legislazione vigente, la liquidazione deve essere ordinata se richiesta da un numero di creditori che rappresenta oltre la metà dei crediti della terza classe secondo i libri contabili. La classificazione risulta dalla disposizione dell’articolo 219 LEF, determinante in materia di graduatoria, fermo restando che al momento della decisione del piano di risanamento non esiste ovviamente alcuna graduatoria. Hanno quindi diritto di voto i soli creditori della terza classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF, ossia unicamente quelli i cui crediti non sono garantiti da pegno, né privilegiati.