Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

La continuazione di singoli servizi bancari è d’ora in poi disciplinata come possibile misura di risanamento, perlomeno per quanto riguarda parti della banca, accanto alla continuazione della pertinente banca. In questo senso la procedura di risanamento non è più possibile soltanto quando la banca è mantenuta nella sua forma attuale (il che non è adeguato e auspicabile in tutti i casi). Piuttosto, purché sia tutelata la parità di trattamento di tutti i creditori, la continuazione di almeno una parte della banca può evitare il fallimento dell’intera banca attuale e quindi la cessazione di tutte le prestazioni di servizi e consentire infine la ricerca di una soluzione migliore per tutti i partecipanti.

La continuazione di servizi bancari può essere effettuata da sola o in combinazione con il risanamento del resto della banca. In merito si potrebbe ipotizzare il trasferimento di parti della banca attuale ad altri istituti e la continuazione simultanea della pertinente banca, risanata mediante una riduzione del suo campo di attività. Si potrebbe anche ipotizzare un trasferimento dell’intera attività bancaria soggetta ad autorizzazione e la continuazione della banca esistente in una forma e in una veste di autorizzazione diverse.

Capoverso 2

La continuazione di servizi bancari può essere effettuata in diversi modi. Il proscenio è occupato dal trasferimento di parti della banca ad altri istituti o dalla creazione di una banca transitoria («bridge bank») con apporto degli attivi e dei passivi.

Capoverso 3

Gli attivi e i passivi da trasferire come pure le relazioni contrattuali nelle quali la banca deve essere sostituita come partner contrattuale devono essere designati nel piano di risanamento. Il trasferimento nel quadro del piano di risanamento diviene efficace con l’esecutorietà della decisione di omologazione. Non devono essere prese in considerazione altre prescrizioni di forma; la decisione di omologazione vale in particolare come documento per il trasferimento di beni immobili. Le disposizioni della legge sulle fusioni, in particolare quelle sul trasferimento patrimoniale, non si applicano.

Art. 31 Approvazione del piano di risanamento

Capoverso 1

Come già nel caso della legislazione vigente, la FINMA omologa il piano di risanamento. Le esigenze da adempire in vista dell’omologazione rimangono essenzialmente immutate. Vi rientrano segnatamente una valutazione prudente degli attivi, un miglioramento presumibile dello statuto dei creditori rispetto all’esecuzione del fallimento della banca, come pure la presa in considerazione della graduatoria a livello di fallimento dei creditori fra di loro e rispetto ai proprietari.

Capoverso 2

Il piano di risanamento non necessita ulteriormente dell’approvazione espressa dell’assemblea generale. Ciò vale anche per le decisioni che rientrerebbero nella loro sfera di competenze. L’obiettivo di questa disposizione è di accelerare la procedura.