Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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Art. 23 Tutela giurisdizionale

Le decisioni in ambito di garanzia dei depositi riguardano anzitutto la riscossione dei contributi dalle banche. Queste decisioni sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Nel caso della decisione del FGD di liberare risorse del Fondo per la continuazione di servizi bancari non si tratta invece di una disposizione, bensì di una decisione di investimento che rientra nell’apprezzamento e nella sola competenza del Fondo. Tale decisione non è pertanto impugnabile.

2.2 Anticipo della Confederazione (variante A)

Art. 24 Principio

Capoverso 1

L’anticipo della Confederazione persegue la messa a disposizione delle liquidità necessarie per il pagamento dei depositi garantiti, senza che i depositanti debbano aspettare la conclusione della procedura di risanamento o di fallimento. L’anticipo della Confederazione non può quindi essere utilizzato per la continuazione di servizi bancari. Esso è richiesto solo e soltanto se gli attivi liquidi disponibili della banca sono interamente consumati e le risorse del FGD ai sensi dell’articolo 19 capoversi 1 e 2 sono esaurite. L’anticipo della Confederazione è erogato sotto forma di mutuo al FGD ed è rimunerato alle condizioni di interesse del mercato.

Capoversi 2 e 3

Il FGD può richiedere al Consiglio federale il ricorso all’anticipo della Confederazione quando la FINMA ha attivato prestazioni per garantire i depositi (art. 2 lett. a) e sono adempite le condizioni di cui all’articolo 1 primo periodo. L’anticipo è limitato al pagamento dei soli depositi garantiti. All’autorizzazione del credito si applica la procedura ai sensi della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0): l’importo necessario al pagamento dei depositi garantiti è un’uscita vincolata. Il Consiglio federale esamina la richiesta del FGD e approva il ricorso all’anticipo della Confederazione in caso di adempimento delle condizioni del capoverso 1. Il Consiglio federale richiede simultaneamente i crediti necessari nel quadro del preventivo e delle sue aggiunte. All’occorrenza farà capo alla procedura d’urgenza in materia di crediti ai sensi dell’articolo 34 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).

Art. 25 Modo di procedere e diritti

Capoverso 1

Ad avvenuta approvazione del credito la Confederazione mette a disposizione del liquidatore del fallimento o dell’incaricato del risanamento o dell’inchiesta istituito dalla FINMA l’importo necessario al pagamento dei depositi garantiti. Il liquidatore o l’incaricato procede al pagamento dei depositi garantiti.

Capoverso 2

I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta derivate dall’anticipo nei confronti della Confederazione; i loro interessi sono tutelati dalla FINMA (mediante