Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

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l’attivazione delle prestazioni in seguito alla decisione di misure di protezione o alla dichiarazione di fallimento) e dal FGD (mediante la richiesta dell’anticipo della Confederazione). Non è peraltro necessario un ulteriore diritto individuale del singolo depositante.

Capoverso 3

Il FGD utilizza i rimborsi provenienti dalla banca liquidata o risanata per rimborsare il mutuo che gli è stato concesso dalla Confederazione. Se le risorse non bastano per un rimborso integrale, il FGD deve pagare la differenza attingendo alle sue proprie risorse. È su questo punto che si situa la principale differenza rispetto alla variante della garanzia della Confederazione, nel cui contesto la Confederazione assume il rischio di perdita.

Art. 26 Premio

Capoverso 1

Per il suo anticipo la Confederazione riscuote dalle banche un premio annuale, incassato dal FGD. Il premio è calcolato sulla base della somma complessiva di tutti i depositi garantiti. Le risorse disponibili presso il FGD e non vincolate a un caso di applicazione sono considerate in questo calcolo poiché il FGD assume la garanzia dei depositi in questa misura, cosicché non si debba ricorrere in maniera corrispondente all’anticipo della Confederazione.

Il premio spettante alla Confederazione è stabilito in un punto di base, quindi a un livello inferiore a quello della variante della garanzia della Confederazione, perché nel caso dell’anticipo non subentra il rischio di perdita. Nell’ipotesi di un totale di depositi garantiti di 325 miliardi di franchi l’entrata annua della Confederazione ammonterebbe a circa 32 milioni di franchi.

Capoverso 2

Il FGD incassa il premio dalle banche interessate. Esso non è pagato con il capitale disponibile del FGD, bensì dalle banche in complemento al loro contributo ordinario annuo. Questo modo di procedere è giustificato dal fatto che l’accumulazione del capitale del FGD non deve essere ridotta dal premio dovuto per l’anticipo della Confederazione.

2.3 Garanzia della Confederazione (variante B)

Art. 24 Caso di garanzia

La garanzia della Confederazione persegue la messa a disposizione delle liquidità necessarie per il pagamento dei depositi garantiti, senza che i depositanti debbano aspettare la conclusione della procedura di risanamento o di fallimento. Essa è richiesta solo e soltanto se gli attivi liquidi disponibili della banca sono interamente consumati e le risorse del FGD ai sensi dell’articolo 19 capoversi 1 e 2 sono esaurite. La procedura di autorizzazione corrisponde a quella dell’anticipo della Confederazione.