Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 25 Modo di procedere e cessione legale
Capoverso 1
Il modo di procedere corrisponde in gran parte a quello dell’anticipo della Confederazione.
Capoverso 2
Per quanto riguarda le sue relazioni con i depositanti e a mente del trapasso dei diritti, dopo aver effettuato le sue prestazioni all’attenzione dei depositanti la Confederazione si situa allo stesso livello del FGD (diversamente però dal caso dell’anticipo, dove la Confederazione concede un mutuo). Si può pertanto rinviare alle disposizioni corrispondenti.
Capoverso 3
All’atto del rimborso dei depositi coperti dal FGD o dalla Confederazione con le risorse delle banche (nel caso estremo anche con il dividendo del fallimento) i crediti del FGD sono soddisfatti per primi, perché il FGD ha anche pagato per primo. I rimborsi alla Confederazione sono perciò effettuati soltanto quando l’importo messo a disposizione dal FGD gli è stato restituito integralmente.
Art. 26 Premio
Capoverso 1
Per la sua garanzia la Confederazione riscuote dalle banche un premio annuale, incassato dal FGD. Il premio è calcolato sulla base della somma complessiva di tutti i depositi garantiti. Le risorse disponibili presso il FGD e non vincolate a un caso di applicazione sono dedotte in questo calcolo perché il FGD assume la garanzia dei depositi in questa misura, cosicché non si debba ricorrere in maniera corrispondente alla garanzia della Confederazione.
Il premio spettante alla Confederazione è stabilito in tre punti di base. Nell’ipotesi di un totale di depositi garantiti di 325 miliardi di franchi l’entrata annua della Confederazione ammonterebbe a circa 97 milioni di franchi.
Capoverso 2
Il FGD incassa il premio dalle banche interessate. Esso non è pagato con il capitale disponibile del FGD, bensì dalle banche in complemento al loro contributo ordinario annuale. Questo modo di procedere è giustificato da un canto dal fatto che l’accumulazione del capitale del FGD non deve essere ridotta dal premio dovuto per la garanzia della Confederazione e, d’altro canto, perché il calcolo della quota di ogni banca a questo premio non comprende unicamente il rischio proprio della banca ma anche (diversamente dai contributi al FGD) la probabilità del ricorso alla garanzia della Confederazione da parte della banca interessata (cpv. 3), ragione per la quale è indispensabile un computo separato.
Capoverso 3
La quota di ogni banca al premio per la garanzia della Confederazione è calcolata dalla FINMA. A tale scopo essa prende in considerazione la quota della banca alla somma dei depositi garantiti, il rischio proprio della banca e la probabilità di ricorso