Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Un’importante lacuna della legislazione in vigore è costituita dal fatto che in quanto debitrice la banca non sa se e come può separarsi con effetto liberatorio dagli averi non rivendicati. Neppure secondo la legge sulle fusioni16 esistono possibilità di trasferimento degli averi non rivendicati – con esclusione della scadenza ed effetto liberatorio per la banca – all’infuori della fusione con un altro soggetto di diritto. Ciò provoca notevoli problemi, attualmente insolubili in maniera soddisfacente, soprattutto in ambito di liquidazione delle banche.
Il presente disciplinamento non anticipa una normativa generale sulla scadenza e la prescrizione degli averi non rivendicati. Essa consente comunque di risolvere il problema di imprescrittibilità specifico alle banche in combinazione con l’assenza di trasmissibilità.
Capoverso 1
Grazie a questa disposizione il cambiamento di debitore è possibile anche senza l’assentimento del creditore. Il trasferimento non può tuttavia essere effettuato a qualsiasi soggetto di diritto: al posto della banca cedente deve imperativamente subentrare un’altra banca affinché il creditore degli averi non rivendicati possa beneficiare di una vigilanza equivalente. Questa regolamentazione consente anzitutto di risolvere il problema latente delle banche che si trovano in liquidazione ordinaria, ma non hanno la possibilità di concluderla a causa della presenza di averi non rivendicati. Una banca deve poter trasferire a un’altra banca i suoi averi non rivendicati soltanto nel quadro di una liquidazione; anzi per tutte le banche che detengono averi non rivendicati deve esistere la possibilità di trasferirli a un’apposita banca specializzata in averi non rivendicati. Si potrebbe in tal modo garantire un’assistenza più semplice e più professionale a queste relazioni con la clientela.
Capoverso 2
Il trasferimento degli averi non rivendicati a un’altra banca deve essere effettuato mediante contratto scritto tra la banca cedente e la banca riprendente. Questa esigenza di forma garantisce che il trasferimento possa essere ricostruito anche in epoche successive.
Capoverso 3
In caso di fallimento della banca scadono in linea di massima tutti i debiti. Viene così a sparire la problematica dell’imprescrittibilità degli «averi a risparmio». Il fallimento solleva però il problema dell’inserimento nella graduatoria: esso è possibile a condizione che non soltanto il nome del creditore sia conosciuto, ma anche che il suo domicilio possa essere indicato17. Solo in questo modo è possibile garantire che i terzi possano contestare la pretesa. Nel fallimento di una banca è comunque giustificato prendere in considerazione i creditori di averi non rivendicati nonostante l’assenza di dati di contatto e consentire che il liquidatore inserisca nella graduatoria i loro crediti risultanti dai libri contabili. Nell’ipotesi che una siffatta pretesa venga contestata da un altro creditore, il liquidatore del fallimento deve tutelare al suo posto gli interessi di questo creditore. Un eventuale dividendo sul
16 RS 221.301
17 STF 51 III 135, consid. 2