Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
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credito derivante dagli averi non rivendicati sarà normalmente custodito durante i dieci anni successivi alla chiusura della procedura di fallimento.
Gli averi non rivendicati che come il contenuto di un deposito della clientela o di una cassetta di sicurezza costituiscono una pretesa materiale non rientrano nella massa fallimentare generale, ma rimangono di proprietà del creditore. Conformemente al capoverso 1 il liquidatore può trasferirli a un’altra banca. Anche in questo caso il liquidatore del fallimento tutela fino al momento del trasferimento gli interessi del creditore interessato nei confronti di terzi.
Capoverso 4
In linea di massima gli averi non rivendicati possono essere definiti nel senso che non si hanno notizie da parte del creditore e che la banca non può più contattare il creditore. Il Consiglio federale dovrà definire nell’ordinanza quando e in quale forma questa esigenza sarà adempita. A tale scopo potrà fondarsi sulla definizione che ne danno le direttive dell’Associazione svizzera dei banchieri del 2 febbraio 2000 sul trattamento dei conti, dei depositi e delle cassette di sicurezza non rivendicati.
2.5.3 Legge del 24 marzo 1995 sulle borse
Art. 36a
Capoverso 1
I commercianti di valori mobiliari che detengono depositi dei clienti devono come finora affiliarsi imperativamente alla garanzia dei depositi. Ad essi si applicano in linea di massima ulteriormente le medesime norme di insolvenza delle banche, ragione per la quale si può rinviare a queste disposizioni.
I criteri di calcolo del rischio proprio delle banche applicabili alle banche non consentono di tenere integralmente conto dello statuto particolare dei commercianti di valori mobiliari. Occorre inoltre tenere conto delle esperienze tratte dai casi di applicazione dell’attuale garanzia dei depositi. Esse evidenziano che per quanto riguarda i commercianti di valori mobiliari si registra statisticamente non soltanto un numero maggiore di casi di applicazione, ma che nonostante la minore entità dei depositi esiste un rischio di perdita maggiore rispetto a quello delle banche. Si giustifica pertanto il fatto di prendere in considerazione come ulteriore criterio l’attività dei commercianti di valori mobiliari.
Il rinvio di questa disposizione (anche) agli articoli 38 e 39 LBCR è d’altronde divenuto inoperante con l’entrata in vigore della LFINMA e lo stralcio delle disposizioni in materia di responsabilità dell’incaricato della FINMA finora disciplinate da questi articoli.
2.5.4 Legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie
Art. 42 (nuovo)
La vigilanza sulle due centrali di emissione di obbligazioni fondiarie è effettuata in maniera analoga a quella delle banche. La legge del 25 giugno 1930 sulle