Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 32 cpv. 3bis (nuovo)
In ambito di legislazione sull’insolvenza delle banche l’impugnazione degli atti giuridici (actio pauliana) è prevista fin dopo l’esecuzione di una procedura di risanamento. Questa norma autonoma concernente il momento in cui devono essere fatte valere simili pretese deve essere completata per via di conseguenza con i termini di perenzione dell’articolo 292 LEF.
Art. 37a Depositi privilegati
La versione dell’articolo 37b LBCR entrata in vigore con il disciplinamento transitorio, versione che descrive i depositi privilegiati, deve essere trasposta nel diritto permanente(e a rigore di logica prima dell’attuale art. 37abis). Questa disposizione riguarda in particolare l’entità dei depositi privilegiati, pari a 100 000 franchi per persona, il privilegio separato a favore dei crediti nei confronti delle fondazioni bancarie e di libero passaggio, nonché la copertura dei depositi privilegiati in ragione del 125 per cento con crediti svizzeri costantemente coperti oppure con altri attivi situati in Svizzera.
Il capoverso 1 fornisce una chiarificazione per quanto riguarda i depositi compresi nel privilegio, nel senso che essi devono essere intestati al titolare del conto. Ciò esclude in particolare dal privilegio gli aventi diritto invero conosciuti dalla banca, ma le cui relazioni non sono intestate al loro nome. La prassi ha evidenziato che soltanto profondendo un grande dispendio si può accertare se i clienti titolari di conti non intestati al loro nome dispongono di altre relazioni di cliente. Grazie a questa nuova formulazione si può ora evitare il pericolo di un doppio privilegio non intenzionale.
Il capoverso 2, che riprende l’articolo 37c, è nuovo.
Art. 37b Pagamento immediato
L’articolo 37abis LBCR, introdotto dal disciplinamento transitorio e relativo al pagamento immediato con le risorse liquide disponibili dei depositi garantiti presso le succursali svizzere ed estere, deve essere trasposto nel diritto permanente.
Art. 37c
La competenza del Consiglio federale di adeguare l’entità dei depositi privilegiati alla svalutazione monetaria è d’ora in poi disciplinata dall’articolo 37a capoverso 2 LBCR.
Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
Capoverso 1
L’attuale disposizione è ulteriormente precisata nel senso che oltre ai decreti di fallimento può essere riconosciuto qualsiasi genere di misure di insolvenza adottate all’estero. Ciò corrisponde all’obiettivo che risulta fin da oggi dalla rubrica dell’articolo come pure alla prassi della FINMA.
Capoverso 2