Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo

obbligazioni fondiarie (LOF; RS 211.423.4) non contiene tuttavia disposizioni sulla competenza in caso di insolvenza. Anche nel caso delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie le procedure di insolvenza devono essere effettuate secondo le prescrizioni specifiche alle banche, di competenze della FINMA. Nella legge sulle obbligazioni fondiarie deve pertanto essere inserito un rinvio alle disposizioni in materia di insolvenza della LBCR (misure di protezione, procedura di risanamento e di fallimento). Diversamente dai commercianti di valori mobiliari non è necessario che le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie partecipino alla garanzia dei depositi, perché i crediti sono regolarmente garantiti da pegno e gli investimenti non sono destinati alla liquidità a breve termine dei creditori.

2.5.5 Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi

Art. 35 cpv. 1

L’applicabilità delle disposizioni in materia di procedura concordataria è esclusa dall’applicazione per analogia delle disposizioni in materia di fallimento della legge sulle banche in virtù dell’articolo 137 della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 951.31). Il rinvio alla procedura concordataria diviene per corrispondenza inoperante.

Art. 137 Apertura del fallimento

Capoverso 1

La FINMA ha la competenza di tutte le operazioni di liquidazione nel contesto degli investimenti collettivi di capitale. La LICol non reca tuttavia disposizioni sul fallimento di una società di investimento o della direzione di un fondo. Comunque anche nel caso di questi titolari dell’autorizzazione autorizzati e sorvegliati dalla FINMA è opportuno trasferire alla FINMA la competenza dell’apertura del fallimento e l’esecuzione della sua procedura. In maniera analoga alle disposizioni della legge sulle banche, in caso di pericolo di insolvenza la FINMA decide in merito all’opportunità di avviare la procedura di fallimento o di ordinare la liquidazione ordinaria o ogni altra misura adeguata.

Capoverso 2

In virtù della competenza della FINMA di avviare il fallimento e di eseguire la procedura di fallimento si applicano le disposizioni stabilite dalla legge sulle banche per gli intermediari finanziari. L’applicabilità delle disposizioni in materia di procedura concordataria ai sensi degli articoli 293 e seguenti LEF va pertanto esclusa. Non sussiste più alcuna necessità di una procedura concordataria complementare. Le leggi sulla vigilanza dei mercati finanziari offrono alla FINMA sufficienti possibilità di intervento tempestivo. Se del caso si può parimenti rinunciare alla moratoria del diritto della società anonima ai sensi degli articoli 725 e seguenti del CO.

Capoverso 3

In caso di insolvenza di un titolare dell’autorizzazione si applicano per analogia le disposizioni in materia di fallimento della LBCR.