Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Se è garantita la parità di trattamento dei creditori in Svizzera e la presa in considerazione del privilegio di cui godono secondo il diritto svizzero, la FINMA deve poter riconoscere le procedure estere di insolvenza (comprese le misure di protezione e di risanamento), come pure gli amministratori che vi sono istituiti, senza essere imperativamente tenuta a eseguire una procedura particolare in Svizzera. La liquidazione del patrimonio particolare può così essere effettuata in forma semplificata sotto la sorveglianza della FINMA (in maniera analoga all’US-Chapter 15).

Capoverso 3

Questa disposizione è ripresa senza modificazioni dalla legislazione in vigore.

Capoverso 4

Se il patrimonio situato in Svizzera non può essere messo a disposizione della massa di insolvenza estera ai sensi del capoverso 2 e se deve essere eseguita una procedura particolare per il patrimonio in Svizzera, la FINMA potrà d’ora in poi fare partecipare alla procedura non soltanto i creditori privilegiati, bensì tutti i creditori in Svizzera e all’estero.

Capoverso 5

In complemento alle disposizioni della legge sulle banche relative al riconoscimento delle misure estere di insolvenza sono applicabili come finora le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

Art. 37h

La garanzia dei depositi era finora disciplinata dalla LBCR e poggiava a titolo complementare sull’autodisciplina delle banche. Con la legge sui depositi bancari la la garanzia dei depositi è d’ora in poi disciplinata in una legge autonoma, ragione per la quale la LBCR può limitarsi a un rinvio.

Art. 37i Averi non rivendicati

L’attuale articolo 37i LBCR (cessione legale) figura d’ora in poi nella legge sui depositi bancari (art. 4 cpv. 4).

Con il concetto di averi non rivendicati si intendono diritti spettanti a una persona che ha perso il contatto con il debitore. Finché sono di natura materiale tali diritti non sono in linea di massima soggetti ad alcuna prescrizione. Nel caso delle banche tali diritti vertono in particolare sul contenuto di cassette di sicurezza e di depositi della clientela. Il Tribunale federale ha poi anche qualificato come contratto improprio di custodia il «contratto con le casse di risparmio»15, ragione per la quale la prescrizione dei crediti provenienti da siffatti contratti e da altri contratti usuali delle banche inizia soltanto con la loro estinzione. Il contratto di deposito è tuttavia estinto da una disdetta che necessita di essere ricevuta, circostanza che determina di fatto l’imprescrittibilità dei crediti se il cliente non può essere raggiunto.

15 STF 100 II 153 segg.