Progetto

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Sezione 3: Imposizione di gruppo

Art. 15 Direzione unica

(art. 13 LIVA)

È data una direzione unica quando l’operato di un soggetto giuridico è controllato attraverso la maggioranza dei voti, per contratto o in altro modo.

Art. 16 Membri del gruppo

(art. 13 LIVA)

1Gli agenti assicurativi possono essere membri di un gruppo.

2Gli istituti di previdenza professionale non possono essere membri di un gruppo.

Art. 17 Costituzione dei gruppi

(art. 13 LIVA)

1I membri del gruppo d’imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell’imposizione di gruppo.

2È ammessa la costituzione di più sottogruppi.

Art. 18 Autorizzazione dell’imposizione di gruppo

(art. 13 LIVA)

1Su richiesta, l’AFC rilascia l’autorizzazione all’imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni determinanti.

2La domanda va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d’accordo con l’imposizione di gruppo e gli effetti della stessa.

3Nella domanda va indicato il rappresentante del gruppo. Può rappresentare il gruppo:

a. un membro del gruppo d’imposizione residente in Svizzera; o

b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera;

Art. 19 Modifiche nella composizione del gruppo

(art. 13 LIVA)

1Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all’imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l’AFC per scritto.

2Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L’AFC autorizza l’entrata e l’uscita all’inizio del periodo fiscale successivo o alla fine di quello in corso.