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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 14 Prestazioni imprenditoriali di una collettività pubblica

(art. 12 cpv. 4 LIVA)

Hanno carattere imprenditoriale e sono quindi imponibili segnatamente le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:

1. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di

telecomunicazioni e quelle in materia d’informatica;

2. l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti

denaturanti e beni analoghi;

3. il trasporto di beni e di persone;

4. le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

5. le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;

6. le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d’intervento di

collettività pubbliche;

7. l’organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;

8. l’esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiac-

cio artificiale;

9. lo stoccaggio in depositi;

10. le attività degli uffici commerciali di pubblicità;

11. le attività delle agenzie di viaggio;

12. le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e

simili;

13. le attività dei pubblici notai;

14. le attività degli uffici di misurazione catastale;

15. le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle ac-

que di scarico;

16. la vendita di diritti di smaltimento quale controprestazione per il versamento

anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l’articolo 32abisdella legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;

17. le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;

18. il controllo dei gas di combustione;

19. le prestazioni nel campo della comunicazione e della pubblicità.

3 RS 814.01