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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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Art. 14 Prestazioni imprenditoriali di una collettività pubblica
(art. 12 cpv. 4 LIVA)
Hanno carattere imprenditoriale e sono quindi imponibili segnatamente le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:
1. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di
telecomunicazioni e quelle in materia d’informatica;
2. l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti
denaturanti e beni analoghi;
3. il trasporto di beni e di persone;
4. le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
5. le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;
6. le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d’intervento di
collettività pubbliche;
7. l’organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;
8. l’esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiac-
cio artificiale;
9. lo stoccaggio in depositi;
10. le attività degli uffici commerciali di pubblicità;
11. le attività delle agenzie di viaggio;
12. le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e
simili;
13. le attività dei pubblici notai;
14. le attività degli uffici di misurazione catastale;
15. le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle ac-
que di scarico;
16. la vendita di diritti di smaltimento quale controprestazione per il versamento
anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l’articolo 32abisdella legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;
17. le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;
18. il controllo dei gas di combustione;
19. le prestazioni nel campo della comunicazione e della pubblicità.