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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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3Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all’imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d’imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all’AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dalla conclusione del contratto.

Art. 20 Requisiti amministrativi e contabili

(art. 13 LIVA)

1I membri del gruppo devono chiudere i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un’altra data di chiusura del bilancio.

2Ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto d’imposta interno.

Art. 21 Responsabilità solidale nell’imposizione di gruppo

(art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA)

1La responsabilità solidale di un membro di un gruppo d’imposizione si estende ai crediti di imposta, agli interessi e alle spese, ma non alle multe, sorti durante la sua appartenenza al gruppo.

2Se nei confronti del gruppo d’imposizione è stata promossa l’esecuzione, è stato fatto valere un ricupero d’imposta mediante avviso di tassazione o è stato annunciato un controllo, i membri del gruppo d’imposizione non possono sottrarsi alla responsabilità uscendo dal gruppo.

Sezione 4: Responsabilità nella cessione di crediti

Art. 22 Entità della cessione

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

In caso di cessione di parte del credito relativo a una controprestazione, si considera che l’imposta sul valore aggiunto sia ceduta proporzionalmente. Non è ammessa la cessione del credito netto senza imposta sul valore aggiunto.

Art. 23 Entità della responsabilità

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

1La responsabilità secondo l’articolo 15 capoverso 4 LIVA è limitata all’importo dell’imposta sul valore aggiunto effettivamente ricevuto dal cessionario, nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, a decorrere dal pignoramento o dalla dichiarazione di fallimento.

2Nell’ambito della procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno nei confronti di un contribuente, dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento l’AFC informa senza indugio il cessionario sulla responsabilità a suo carico.