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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali.
3Sono considerate persone beneficiarie:
a. i Capi di stato e di governo durante l’esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello statuto diplomatico;
b. gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico in Svizzera;
c. gli alti funzionari di beneficiari istituzionali di cui al capoverso 2 lettera a che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli, qualora beneficino dello stesso statuto diplomatico, se esonerati dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;
d. i delegati alle conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico, se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell’esenzione dalle imposte indirette conformemente al capoverso 2 lettera a;
e. le personalità che esercitano un mandato internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b LSO che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e dell’esenzione dalle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale, nonché le persone autorizzate ad accompagnarle, qualora al beneficio dello stesso statuto diplomatico.
4Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall’imposta.
5Lo sgravio dall’imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 134 e 135 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all’articolo 136.
Art. 134 Esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)
1Sono esenti dall’imposta:
a. le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a favore di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie;
b. l’ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.
2L’esenzione fiscale è applicabile soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:
a. persone beneficiarie, se destinate esclusivamente all’uso personale;
b. beneficiari istituzionali, se destinate esclusivamente all’uso ufficiale.