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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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c. nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee di direzione accanto alle linee di sicurezza, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
d. alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
e. sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi nonché a meno di 10 m prima dei passaggi pedonali;
f. sui passaggi a livello, nei sottopassaggi e nelle gallerie;
g. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo;
h. a meno di 1,5 m da un binario.
5 La fermata sui marciapiedi è autorizzata se resta libero uno spazio di almeno 1,5 m per i pedoni.
6 A meno di 10 m dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini del servizio antincendio la fermata è autorizzata soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e il servizio antincendio non possono essere ostacolati.
Art. 63 Carico e scarico di merci
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 Per carico e scarico di merci si intende l’azione di caricare e scaricare oggetti che, a causa della dimensione, del peso o della quantità, devono essere trasportati con un veicolo.
2 Se non è possibile effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori della strada o lontano dal traffico, si deve evitare il più possibile di disturbare gli altri utenti della strada e le operazioni devono essere terminate senza indugio.
3 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della strada è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza dei veicoli parcheggiati.
4 Se, per le operazioni di carico e scarico, il veicolo deve fermarsi in un punto in cui la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, è necessario collocare un triangolo di sicurezza o incaricare una persona di avvertire gli altri utenti della strada.
Art. 64 Parcheggio, in generale
(art. 37 cpv. 2 LCStr)
1 Il parcheggio è vietato:
a. dove la fermata non è permessa;
b. a meno di 20 m dai passaggi a livello;
c. sui ponti;
d. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.