Avamprogetto_1A
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Allegato 1 A
Per l'indagine conoscitiva del 05.01.2011
Ordinanza Per ragioni di ordine
pratico, i numeri di alcuni
sull’uso della strada articoli
(OUStr) dell’avamprogetto con-
tengono ancora le lettere
«a» e «b». La numeraziodel xx.yy.zzzz ne sarà adeguata a
posteriori.
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2, 5, 32 capoverso 2, 52 capoverso 1, 55 capoverso 6bis, 57, 103
capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla
circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza:
a. contiene le disposizioni a complemento e attuazione della LCStr che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare nel traffico;
b. definisce i segnali e le demarcazioni; e
c. disciplina le corse speciali, non soggette alle norme generali della circolazione.
Art. 2 Definizioni
1 Le strade sono le aree di circolazione utilizzate dai veicoli o dai pedoni.
2 Sono pubbliche le strade di proprietà privata o pubblica che possono essere utilizzate, in modo limitato o illimitato, da una cerchia indeterminata di persone.
3 La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.
4 Le corsie sono parti demarcate della carreggiata sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli.
5 La corsia ciclabile è la parte di una corsia o della metà di una carreggiata demarcata con linee gialle e destinata ai ciclisti.
6 Il marciapiede è la parte della strada riservata ai pedoni, adiacente alla carreggiata,
ma da questa strutturalmente separata.
1 RS 741.01
2 RS 814.01
2011–....