Avamprogetto_1A

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Allegato 1 A

Per l'indagine conoscitiva del 05.01.2011

Ordinanza Per ragioni di ordine

pratico, i numeri di alcuni

sull’uso della strada articoli

(OUStr) dell’avamprogetto con-

tengono ancora le lettere

«a» e «b». La numeraziodel xx.yy.zzzz ne sarà adeguata a

posteriori.

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 5, 32 capoverso 2, 52 capoverso 1, 55 capoverso 6bis, 57, 103

capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla

circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre 19832

sulla protezione dell’ambiente,

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

a. contiene le disposizioni a complemento e attuazione della LCStr che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare nel traffico;

b. definisce i segnali e le demarcazioni; e

c. disciplina le corse speciali, non soggette alle norme generali della circolazione.

Art. 2 Definizioni

1 Le strade sono le aree di circolazione utilizzate dai veicoli o dai pedoni.

2 Sono pubbliche le strade di proprietà privata o pubblica che possono essere utilizzate, in modo limitato o illimitato, da una cerchia indeterminata di persone.

3 La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli.

4 Le corsie sono parti demarcate della carreggiata sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli.

5 La corsia ciclabile è la parte di una corsia o della metà di una carreggiata demarcata con linee gialle e destinata ai ciclisti.

6 Il marciapiede è la parte della strada riservata ai pedoni, adiacente alla carreggiata,

ma da questa strutturalmente separata.

1 RS 741.01

2 RS 814.01

2011–....