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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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d. nelle zone d’incontro.

4 I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare stando seduti. Fuori delle località i fanciulli di età inferiore ai 10 anni possono usare il velocipede anche sul marciapiede e sui percorsi pedonali. In questi casi devono tuttavia avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.

5 Se non vi sono disposizioni, segnali o demarcazioni particolari per i ciclomotori, questi ultimi sono soggetti alle medesime disposizioni e ai medesimi diritti e doveri indicati con un segnale o una demarcazione applicabili ai velocipedi. È fatto salvo l’articolo 146 capoverso 4. I ciclomotori devono inoltre rispettare le disposizioni concernenti il divieto di rumori e di altre molestie valido per i veicoli a motore.

Art. 73 Tranvie e ferrovie su strada

1 I conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono circolare con speciale prudenza quando svoltano al capolinea, cambiano il lato della carreggiata, incrociano su una strada stretta o circolano in senso inverso al traffico.

2 Ogni qualvolta sia necessario per ragioni di sicurezza stradale, segnatamente prima della partenza, i conducenti di tranvie e di ferrovie su strada devono avvertire gli altri utenti della strada con gli avvisatori luminosi o acustici.

Art. 74 Veicoli a trazione animale, carri a mano e carri a mano provvisti di

motore

1 Qualsiasi veicolo a trazione animale deve essere condotto da una persona idonea. Il conducente può prendere posto sul veicolo solo se la guida sicura del medesimo non ne è ostacolata.

2 I carri a mano devono essere condotti da una persona a piedi. Se sono larghi meno di 1 m, devono essere condotti sulle aree destinate ai pedoni.

3 I carri a mano provvisti di motore sono equiparati a quelli senza motore. Tuttavia, essi soggiacciono all’articolo 50 relativo al divieto di rumori e di altre molestie.

Capitolo 5: Norme concernenti i cavalli montati e il bestiame

Art. 75 Bestiame

(art. 50 cpv. 2–4 LCStr)

1 Chiunque conduce bestiame deve tenerlo costantemente sotto la sua padronanza. Il bestiame deve essere affidato solo a guardiani capaci.

2 I guardiani che conducono mandrie o greggi devono vigilare affinché la parte sinistra della strada sia lasciata libera per gli altri utenti, eccetto che sulle strade con poco traffico.