Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Allegato 2 B Per l’indagine conoscitiva del 05.01.2011
Commenti all’avamprogetto di ordinanza sull’uso della strada
Nota: Nei documenti «Commenti all’avamprogetto di ordinanza sull’uso della strada (AP-OUStr)» e «Commenti all’avamprogetto di ordinanza sulla competenza dell’autorità in materia di segnalazione (AP-OASStr)» sono esaminate innanzitutto le disposizioni nuove o modificate rispetto al diritto in vigore. Non vi sono commentate, salvo in pochi casi, le disposizioni dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) e dell’ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) che non sono state riprese nei due avamprogetti, né le disposizioni di cui si è deciso lo stralcio. Per i dettagli riguardo alle norme abrogate si rinvia alle tabelle di concordanza II.
Titolo primo: Disposizioni generali
Articolo 1: Oggetto
1
Diversamente dalla vigente ONC , nel nuovo avamprogetto viene descritto l’oggetto dell‘ordinanza:
l’AP-OUStr contiene le norme generali della circolazione, ossia tutte le disposizioni a complemento e attuazione della LCStr che gli utenti della strada sono tenuti a rispettare nel traffico (lett. a). Tali norme vigono in tutta la Svizzera, non è necessario che siano ordinate dalle autorità e sono elencate nel titolo secondo dell’avamprogetto.
Nel titolo terzo sono riportati i segnali e le demarcazioni – con la relativa funzione – che modificano e integrano le norme generali della circolazione (lett. b), sempre che ciò sia necessario e opportuno in considerazione delle condizioni locali; i segnali e le demarcazioni sono ordinati dalle autorità di esecuzione.
Nel titolo quarto sono disciplinate le corse speciali, ossia quelle che, in virtù delle norme generali della circolazione, non potrebbero essere effettuate (lett. c).
Articolo 2: Definizioni
In questo articolo sono definiti i termini rilevanti per gli utenti della strada, sinora contemplati nell’articolo 1 ONC e nell’articolo 1 OSStr2. Le differenze rispetto al diritto vigente sono elencate qui di seguito.
Nuovi termini:
- marciapiede (cpv. 6): il termine è in realtà già utilizzato nelle ordinanze in vigore, ma non
è mai stato definito. Nella prassi emergono spesso dissensi sui criteri in base ai quali una parte della strada può essere considerata marciapiede e quindi sui casi in cui si possono applicare le regole pertinenti. Le discussioni si concentrano soprattutto sulle modalità con cui il marciapiede debba essere delimitato rispetto al margine della carreggiata, ossia se tale delimitazione debba effettivamente essere fatta in senso verticale. Con l’andare del tempo questa condizione è stata sempre più contestata.
Nel capoverso 6 si afferma pertanto che il marciapiede non deve necessariamente esse-
1 RS 741.11; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_11.html
2 RS 741.21; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_21.html Commenti all’AP-OUStr