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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 100 Validità locale
1 La prescrizione indicata vige nel luogo in cui è collocato il segnale o da questo luogo al punto in cui è collocato il segnale con la prescrizione opposta, ma al massimo fino alla fine dell’intersezione successiva; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l’intersezione.
2 I segnali «Inizio della località» (D.01, D.02), «Autostrada» (D.03), «Semiautostrada» (D.04), «Strada principale» (D.06), «Catene da neve obbligatorie» (C.15), «Strada postale di montagna» (D.09) e «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27) vigono sempre fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione. La validità del segnale «Inizio della località» (D.01, D.02) può inoltre essere revocata con il segnale «Autostrada» (D.03) o «Semiautostrada» (D.04).
3 Il segnale per zone vige dal luogo in cui è collocato il primo cartello fino al cartello che disciplina altrimenti i diritti e i doveri indicati con il primo, ma al massimo fino al segnale «Fine della località».
cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte
Sezione 2: Segnali di divieto
Art. 101 Divieti generali di circolazione
1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01) vieta a tutti i veicoli la circolazione nei due sensi di marcia.
2 Il segnale «Divieto di accesso» (B.02) vieta il passaggio a tutti i veicoli; il traffico in senso inverso è invece autorizzato.
Art. 102 Divieti parziali di circolazione, divieto per gli animali
1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio a determinati veicoli e hanno il significato seguente:
a. il «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (B.03) vieta la circolazione ai veicoli a motore multi-traccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale;
b. il «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (B.04) vieta la circolazione ai motoveicoli;
c. il «Divieto di circolazione per i velocipedi» (B.05) vieta la circolazione ai velocipedi;
d. il «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (B.06) vieta la circolazione ai ciclomotori con motore in marcia;
e. il «Divieto di circolazione per gli autocarri» (B.07) vieta la circolazione agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose;
f. il «Divieto di circolazione per gli autobus» (B.08) vieta la circolazione agli autobus;