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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 80 Accertamento dei fatti
(art. 51 cpv. 2 e 3 LCStr)
1 Lo stato di fatto sul luogo degli incidenti per i quali è necessario avvertire la polizia può essere modificato prima che questa arrivi soltanto per proteggere i feriti o garantire la sicurezza stradale. Prima di spostare le vittime o le cose, è necessario documentare la loro posizione.
2 Se una persona lesa vuole chiamare la polizia, sebbene non ve ne sia l’obbligo, le altre persone coinvolte devono collaborare all’accertamento dei fatti, sino a quando sono congedate dalla polizia.
3 I veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i veicoli del trasporto pubblico possono proseguire, se l’aiuto ai feriti e l’accertamento dei fatti sono garantiti.
4 Il conducente che apprende soltanto a posteriori di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un incidente deve ritornare immediatamente sul luogo dell’incidente o informare la polizia.
Titolo terzo: Segnali e demarcazioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 81 Aspetto dei segnali
1 L’aspetto dei segnali, delle demarcazioni e dei dispositivi di delimitazione del tracciato stradale è illustrato nell’allegato 1.
2 In deroga alle norme riguardanti l’aspetto dei segnali, i segnali a sorgente luminosa possono essere raffigurati in bianco e nero.
Art. 82 Validità per gli utenti della strada
1 I segnali, le demarcazioni, le barriere, gli sbarramenti e i dispositivi di delimitazione del tracciato stradale valgono per tutti gli utenti della strada, a meno che singole disposizioni non prevedano altrimenti.
2 I segnali e le demarcazioni non previsti per determinati generi di veicoli, ma per tutto il traffico veicolare, devono essere rispettati anche da chi va a cavallo e da chi conduce bestiame, fatta eccezione per il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01).
3 I segnali valgono per tutta la carreggiata, a meno che, dalla loro collocazione al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni non risulti che valgono soltanto per singole corsie o speciali aree di circolazione.
4 Per indicare che un segnale vale soltanto per determinate corsie, può essere utilizzato il segnale d’indicazione «Disposizione delle corsie» (G.08), nel quale il segnale sarà raffigurato nel mezzo della freccia che rappresenta la corsia in questione.
5 I segnali gialli e neri, eccetto quelli «Strada principale» (D.06) e «Fine della strada principale» (F.13) nonché gli indicatori di direzione per sentieri, sono rivolti esclusi-