Progetto
Consultazione 2009/91: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16a capoverso 2 lettera e nonché 31 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Sezione 1: Deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC
Art. 1
Costituiscono deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC:
a. i prodotti chimici seguenti:
1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (allegato 2.8 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici [ORRPChim]),
2. pitture e lacche, sigillanti, prodotti tessili, materie plastiche e gomma che contengono cloroparaffine a catena breve vietate secondo l’allegato 1.2 ORRPChim,
3. sostanze e preparati pericolosi che non recano, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza, l’indicazione di un fabbricante quale responsabile dell’immissione in commercio conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici (OPChim),
4. sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti contenenti simili sostanze che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim,
1 RS 946.51
2 RS 814.81
3 RS 813.11